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DALLA DISPLACED PERSONS DIVISION DELL'UNRRA ALL'IRO

Dalla ricognizione effettuata sui documenti relativi all'attività della Displaced Persons Division all'interno della Missione italiana dell'UNRRA emergono le ragioni - almeno quelle più evidenti - che portarono l'ONU, su sollecitazione degli Stati Uniti , a favorire la creazione di una nuova organizzazione che si occupasse delle Displaced persons con un unico mandato, quello di affrontare e risolvere il problema del perdurare della permanenza nelle varie strutture di un elevato numero di persone il cui rimpatrio risultava impossibile e il cui ricollovamento (resettlment) molto difficile.
Ed è dagli stessi documenti, che emerge un aspetto che si ritiene interessante ai fini della ricostruzione di questo passaggio, quello cioè del modo in cui l'UNRRA sembrò subirlo.
Prima ancora che l'atto costitutivo dell'IRO venisse approvato dalle Nazioni Unite il 12 dicembre del 1946 i diplomatici che si stavano occupando della definizione delle competenze da attribuire alla nuova organizzazione erano in contatto con la dirigenza dell'UNRRA e, in particolare con quella della Divisione Displaced Persons.
Era già dall'estate del 1946 che la Divisione da una parte continuava a svolgere la propria attività, dall'altra iniziava ad essere informata e a discutere - a volte con preoccupazione - delle novità che si stavano preparando.
Questa sovrapposizione risulta evidente dal contenuto della corrispondenza relativa ai mesi di agosto e settembre di quell'anno.
Un esempio lo si rinviene in un cablogramma datato 22 agosto 1946 inviato al Capo dei Relief Services della missione UNRRA, Antonio Sorieri, nel quale viene ripreso e commentato un paragrafo contenuto in un precedente telegramma dell'Ufficio Esecutivo dell'Amministrazione.
Questo il paragrafo in questione: Attività dell' amministrazione autorizzata a continuare fino al 30 giugno 1947; costo dell'attività continuata non [deve] superare l'attuale tasso di spesa [del] finanziamento; [… ] l'amministrazione ha anche autorizzato il trasferimento di funzioni, di proprietà, del personale ecc a un'agenzia appropriata con l'approvazione del comitato centrale, prevedendo che questa agenzia sarà un'organizzazione internazionale per i rifugiati [preceduta dall'] organizzazione di una commissione ad interim; in base a questa nuova autorità [si chiede] di applicare alle operazioni [dell'] UNRRA principi generali del progetto di costituzione [dell'] IRO e categorie di individui da assistere […],
Questa la richiesta di chiarimenti: La preghiamo di far sapere a questo ufficio se le parole sottolineate nell'estratto soprastante costituiranno una modificazione dei presenti provvedimenti di ammissibilità. Qualora i presenti provvedimenti di ammissibilità siano di fatto modificati da quanto sopra, si prega di indicare il probabile effetto di tale modifica. 1
La precisazione dei criteri di ammissibilità all'assistenza costituiva uno dei passaggi più delicati nel momento in cui si definivano i compiti e le "responsabilità" assegnate a qualsiasi agenzia, perché da essi discendevano tutti i suoi poteri, in primo luogo quello di concedere o negare l'ammissibilità ai suoi servizi a chi li richiedeva, ma anche, più in generale, quelli di stabilire accordi con governi o altre agenzie, ottenere autorizzazioni e procedure semplificate per il trasporto di beni e gli spostamenti di persone.
In più precisi criteri ai quali riferirsi erano necessari di fronte al rischio che, nella massa delle DPs che ad esse si rivolgevano, oltre a persone che volevano approfittare di una assistenza che non sarebbe spettata loro, si mimetizzassero anche responsabili dei peggiori crimini commessi prima o durante la guerra.
E' comprensibile, quindi, la preoccupazione dei funzionari della Divisione Displaced Persons di fronte ad un possibile cambiamento di questo fondamentale strumento della loro opera.
A rassicurare interviene un memorandum stilato dal Direttore della Divisione Displaced Persons datato 19 settembre 1946:
I nostri criteri di ammissibilità non sono cambiati. Se ci dovesse essere qualche cambiamento nella nostra politica, sarete informati immediatamente, ma nel frattempo dovrete operare sulla stessa base di quanto fatto finora. 2
In realtà come si può leggere negli atti costitutivi dell'IRO, almeno rispetto ai criteri ammissibilità all'accoglienza delle DPs,non si notano molte differenze con quelli assegnati alla Displaced Dersons Division dell' UNRRA. 3
Sicuramente mutuate da quelle dell'UNRRA appaiono, inoltre, le prime procedure di accoglienza utilizzate dalla nuova Organizzazione nelle procedure di accoglienza, a partire dalla compilazione di una scheda iniziale nella quale raccogliere tutti i dati relativi alla storia dell'intestatario del fascicolo in cui essa era contenuta.
Le preoccupazioni che ad ogni modo continuano a circolare negli uffici dell'UNRRA sono espresse in una comunicazione che Antonio Sorieri invia a Selene Gifford, direttore della Divisione Displaced Persons della Missione italiana dell'UNRRA, nei giorni immediatamente successivi all'approvazione dell'Atto costitutivo dell'IRO - e che ha per oggetto: Questioni politiche sugli sfollati
In considerazione del fatto che ci sono molte incertezze nell'immediato futuro dell'intero programma riguardante le Displaced Persons, e che ci sono molte attività complesse che si sviluppano su scala internazionale, penso che sia essenziale avere una linea chiara e rigorosa su tutte le questioni che coinvolgono la politica e la pianificazione futura. Non ho bisogno di ripetere che la determinazione della politica è sempre soggetta all'approvazione del Capo Missione, e ogni sviluppo dovrebbe essere esaminato attentamente per notare se si tratta o meno di un elemento politico che dovrebbe essere approvato da lui.
Seguono precisi suggerimenti su come affrontare il momento del passaggio:
a) Nessun impegno fermo sarà preso dalla vostra Divisione fino al nullaosta con me. Le politiche proposte dovrebbero essere redatte e discusse con me per determinare il prossimo passo da compiere.
b) Ad eccezione di questioni puramente ordinarie, tutta la corrispondenza con le agenzie esterne dovrebbe essere chiarita tramite il vostro Ufficio e, se necessario, dovrebbe avere la mia approvazione. […]
c) Contatti con Ambasciate, Uffici consolari Italiani, il governo e l'esercito, ad eccezione delle discussioni su argomenti di routine, dovrebbero essere gestiti da te e da me, a seconda della natura del problema. Questa è una questione di grande importanza, dal momento che ci occupiamo quotidianamente di rappresentanti di molti governi membri dell'UNRRA. […]
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Ciò di cui i funzionari dell'UNRRA, a qualsiasi livello, sembrano non rendersi conto, è che la novità del mandato attribuito all'IRO stava proprio nello scopo primario per cui la nuova organizzazione era nata, cioè quello del ricollocamento delle Displaced Persons e dei conseguenti impegni che venivano assunti dai governi ad essa aderenti. Questi, infatti, non potevano più limitarsi al finanziamento delle attività di accoglienza e mantenimento delle DPs, ma dovevano modificare loro politica nei confronti dell'immigrazione aumentando le quote di accettazione di immigrati che ciascuno di essi aveva stabilitonegli anni precedenti.
Nel febbraio del 1947 iniziano a Ginevra i meeting dei rappresentati delle nazioni prime firmatarie degli accordi che dovevano rendere operativa l'IRO.
Contemporaneamente alle discussioni sul problema dell'ampliamento delle quote sulla conseguente disponibilità ad accogliere le DPs che ancora erano ospiti dei campi fino ad allora gestiti dall'UNRRA5 vennero istituiti tavoli di lavoro su tutti gli altri ambiti dell'operazione, principalmente quelli di carattere economico/organizzativo riguardanti l'attribuzione all'IRO dei fondi già assegnati alla Displaced Persons Division dell'UNRRA, il numero dei componenti del suo staff che sarebbe passato a lavorare anche per l'IRO, oltre alla cessione di tutte le dotazioni immobili e mobili.
Il 17 febbraio, durante il settimo dei meeting, venne discusso il problema dei rifugiati in Italia, reso più complesso anche a causa dall'imminente ritiro delle truppe alleate dalla penisola, in base a quanto stabilito dal trattato di pace.
Sir Humphrey Gale, rappresentante personale del Direttore generale dell'UNRRA, dopo aver fornito stime approssimative sul numero delle Displaced Persons presenti nella penisola, comunicò che erano in corso dei negoziati per garantire l'assistenza fino al mese di giugno e sottolineò come il transito degli stranieri in Italia, sia controllato che non controllato, comportasse difficoltà amministrative e spese generali elevate. In conclusione, espresse comunque la propria fiducia sul fatto che si sarebbe riusciti a trovare i fondi per risolvere il problema anche dopo il 1° luglio, specialmente se l'Italia fosse stata accettata come membro dell'IRO. 6
Era stata rassicurante anche la risposta che da Washington un funzionario governativo aveva fornito, l'8 febbraio 1947, alle domande che venivano rivolte, dopo che si era diffusa la voce che il Dipartimento di Stato non avrebbe chiesto al Congresso fondi aggiuntivi per le operazioni dell'UNRRA relative alle Displaced persons:
Vorrei rassicurare che le operazioni per gli sfollati esistono ancora e continueranno a esistere fino a quando un'agenzia adatta non potrà subentrare. Le nostre operazioni attuali vengono finanziate con fondi in eccedenza provenienti da operazioni passate e da economie rigide in tutte le fasi delle attività dell'UNRRA. La prossima settimana la commissione ad interim dell'IRO terrà la sua prima sessione a Ginevra. Al momento 11 nazioni hanno chiesto di diventare membri dell'IRO, ma [questa] organizzazione non entrerà in vigore fino a quando non avranno firmato almeno 15 di esse e fino a quando l'assegnazione dei contributi di quelle nazioni non raggiungerà almeno il 75% del budget proposto. 7
Occorsero, tuttavia, dei mesi per dirimere tutte le questioni poste dal passaggio dall'una all'altra agenzia della responsabilità della sistemazione delle displaced persons.
Risale al 5 maggio del 1947 un documento dal quale si apprende che molte delle questioni più importanti. risultavano, a quel momento, ancora aperte. In esso, infatti, si mette in rilievo che mancavano ancora adesioni importanti come quelle delle nazioni sudamericane e dell'Australia. Rispetto a quest'ultima, tra l'altro, permaneva la chiusura delle autorità britanniche che continuano a dimostrarsi contrarie all'ampliamento della politica di accoglienza in tutte le nazioni appartenenti al Commonwealth.
Non era ancora possibile, quindi, essere sicuri che il 75% del bilancio assegnato all'IRO potesse essere coperto. In più rimaneva aperta la questione di quante delle persone che lavorano per l'UNRRA a tutti i livelli sarebbero passate alla nuova organizzazione, e quella di come e da chi avrebbero ricevuto il loro stipendio durante la transizione. L'ipotesi di rinviare la data del passaggio veniva tuttavia esclusa e veniva ribadito che ogni sforzo doveva essere fatto per mettere in funzione la Commissione Preparatoria dell'IRO entro la data stabilita e per fornirle dei fondi. 8
Finalmente, il 2 giugno del 1947, il direttore generale dell'UNRRA, Lowell F. Rooks, e A.J. Altmayer, Segretario Esecutivo della Commissione Preparatoria dell'IRO, firmano l'accordo che regolava il passaggio tra l'una e l'altra organizzazione e il nuovo programma di rimpatrio e ricollocamento delle Displaced Persons ancora presenti in Germania, Austria e, in particolar modo, in Italia.
In base ad esso , l'UNRRA si impegnava a trasferire, entro il 30 giugno 1947:
- le funzioni fino a quel momento svolte nei confronti delle DPs passeranno alla Commissione che sarebbe subentrata a partire dal 30 giugno 1947;
- le sue attrezzature, forniture e altri beni relativi alle sue operazioni di DP. La documentazione relativa al trasferimento degli stessi è fornita secondo accordi da prendere tra l'amministrazione e la commissione;
- i propri atti relativi alle operazioni riguardanti le DPs, nonchè riepiloghi o copie di tutti i documenti e file che potrebbe essere necessario conservare;
- i fondi autorizzati dal Comitato centrale con delibera del consiglio di amministrazione.
Infine la Commissione Preparatoria dell'IRO avrebbe assunto, a partire dal 1° luglio 1947 il personale dell'amministrazione impiegato al 30 giugno 1947 nelle operazioni relative alle displaced persons, per il quale siano state autorizzate lettere di nomina dal segretario esecutivo. 9
Come preannunciato da Sir Humphrey Gale e come dimostrano le relazioni citate in altre pagine di questa ricerca, la Displaced Persons Division dell'UNRRA continuò la sua attività fino al 30 giugno 1947 sostituita - senza evidente soluzione di continuità - dalla Commissione Preparatoria dell'IRO (in sigla PCIRO) e in breve, dall'Organizzazione stessa.
L'accordo tra il governo italiano e l'IRO fu firmato a Roma il 24 ottobre 1947.
In base ad esso, il governo italiano autorizzava l'IRO a condurre attività in territorio italiano in relazione alla cura, al rimpatrio e al reinsediamento dei rifugiati e prevedeva la propria cooperazione a questi fini. Per l'attuazione dell'accordo venne istituita una commissione mista composta da delegati del governo e da rappresentanti dell'IRO.
Secondo i termini dell'accordo, l'IRO sarebbe stata responsabile della cura e del mantenimento dei rifugiati idonei e delle displaced persons, dell'amministrazione dei campi sfollati, della fornitura di strutture per il rimpatrio e il reinsediamento e della protezione dei legittimi interessi dei rifugiati, mentre il governo italiano avrebbe concesso all'organizzazione l'uso gratuito delle proprietà che potevano essere considerate necessarie per l'attuazione del programma. Il governo avrebbe concesso, inoltre esenzioni fiscali e doganali sulle forniture importate dall'IRO per l'assistenza ai rifugiati e priorità di trasporto per il loro movimento. L'intero onere della sussistenza e delle operazioni di rimpatrio e di reinsediamento degli sfollati sarebbe, invece, ricaduto sull'IRO. 10


1 Displaced Persons Operations - Italy - Eligibility - UNARMS
2 Eligibility and Non-Eligibility - UNARMS
3 Vedere nota n.2 alla pagina La Displaced Persons Division dell'UNRRA
4 65 Displaced Persons Operations - Italy - Eligibility - UNARMS cit
5 408 E' stato già scritto quanto questo fosse il punto più difficile sul quale trovare un accordo, a partire proprio dalle disposizioni in merito all'immigrazione adottate dagli Stati Uniti
6 Societies and Associations - International Refugee Organization (IRO) - UNARMS
7 Societies and Associations - International Refugee Organization (IRO) - UNARMS
8 International Refugee Organization (IRO) - UNARMS
9 International Organizations - IRO - Repatriation Plan for Displaced Persons - UNARMS e Societies and Associations - International Refugee Organization (IRO) - UNARMS
10 Societies and Associations - International Refugee Organization (IRO) - UNARMS

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