DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 SETTEMBRE 1940 XVIII PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 239 DELL’11 OTTOBRE 1940

Disposizioni relative al trattamento dei sudditi nemici internati.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTERO PER L’INTERNO.

Visto l’art. 289 della legge di guerra, approvata con R.D. 8 luglio 1938 XVI n° 1415;

Visto il R.D. 10 giugno 1940 XVIII, n. 566, che ordina all’applicazione della legge predetta;

Intesi i Ministri degli Affari Esteri e per le finanze;

Decreta

- ART. I° -

I sudditi nemici internati possono essere raggruppati in speciali campi di concentramento, ovvero essere obbligati a soggiornare in una località determinata da provvedimento di internamento.

- ART. 2° -

I campi di concentramento, preveduti dal precedente articolo, sono posti sotto la sorveglianza e il controllo del Ministero dell’Interno.

All’organizzazione e alla disciplina di detti campi, provvede il Ministero predetto per mezzo di un funzionario di pubblica sicurezza, che deve risiedere sul posto. All’uopo il Ministero impartisce le istruzioni per il funzionamento interno del campo.

L’organizzazione del campo di concentramento riflette in particolare i servizi delle abitazioni, dell’alimentazione, dell’assistenza igienica e sanitaria, della amministrazione dei medicinali, del lavoro e del dopolavoro.

La disciplina concerne soprattutto l’orario di libera uscita per gli internati, il divieto di interessarsi, in modo palese od occulto, di argomenti politici o militari, di disturbare il riposo mediante schiamazzi o rumori, di bere, barattare o pignorare effetti di vestiario o altri oggetti forniti dall’Erario.

- ART. 3° -

Se l’internato è obbligato a soggiornare in una località diversa dal campo di concentramento, la vigilanza e il controllo sull’internato stesso spettano all’autorità di pubblica sicurezza, del luogo di soggiorno.

La detta autorità determina le visite periodiche che l’internato è tenuto a fare all’autorità locale di pubblica sicurezza, l’orario di libera uscita la località nella quale l’internato può circolare.

- ART. 4. -

Gli internati possono essere impiegati, in determinati lavori, purchè non eccessivi, conformi al loro rango, e tali da non implicare partecipazioni a reazioni belliche.

In tal caso gl’internati ricevono un equo compenso da determinarsi dal Ministero dell’Interno.

 - ART. 5° -

Gli internati devono essere trattati con umanità e protetti contro ogni offesa e violenza.

Essi non possono essere destinati in località esposte al fuoco nemico o insalubri.

- ART. 6° -

La libertà di religione e di culto degli internati è rispettata, con l’osservanze delle norme prescritte dal Ministero dell’Interno per il mantenimento dell’ordine.

- ART. 7° -

Gli internati conservano gli effetti e gli oggetti di uso personale che non siano stati requisiti o sequestrati, semprechè non si tratti di armi munizioni, equipaggiamenti, o documenti militari.

- ART. 8° -

Le spese per il mantenimento del campo di concentramento fanno carico all’Erario, salva rivalsa sui beni dell’internato, o su compenso da questi percepito del suo lavoro.

- ART. 9° -

L’internato che sia obbligato a soggiornare in una località diversa dal campo di concentramento, e che non abbia mezzi propri o proventi di lavoro, è alloggiato gratuitamente e percepisce un sussidio giornaliero pel suo sostentamento e per gli altri bisogni della vita.

Il sussidio è corrisposto dal Prefetto nella misura stabilita dal Ministero dell’Interno.

- ART. 10° -

Gli internati in campi di concentramento o in località diversa non possono spedire o ricevere corrispondenze postali o telegrafica o pacchi di qualsiasi genere, se non per il tramite delle autorità di pubblica sicurezza che esercita la diretta vigilanza sugli internati medesimi.

Agli internati è vietato di tenere presso di loro titoli, gioielli, ed oggetti di valore; è inoltrer vietato di tenere somme di denaro che, a giudizio insindacabile, delle autorità di pubblica sicurezza, siano superiori ai bisogni ordinari.

I titoli, i gioielli, e gli oggetti di valore, sono depositati in cassetti di sicurezza presso un istituto bancario, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell’Interno.

Le somme eccedenti i bisogni sono depositate in una banca locale o all’ufficio postale con libretti intestati agli interessati e non possono essere ritirate senza il visto delle autorità di pubblica sicurezza.

Roma, addì 4 settembre 1940 XVIII.

Mussolini

ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di P.S., AA.GG.RR., cat. Massime M/4, B. 102

 
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