Indice

Discriminazione e arianizzazione

Normativa

Con la Dichiarazione sulla razza pubblicata il 6 ottobre 1938, il Gran Consiglio del Fascismo stabiliva che nessuna discriminazione sarebbe stata applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana quando non avessero per altri motivi demeritato.
Questa assicurazione fu trasposta nel Regio Decreto Legge n.1728 del 17 novembre 1938 che - agli articoli 14, 15 e 16 - prevedeva la parziale esenzione dalle disposizioni persecutorie di ben precise categorie di ebrei ed era esteso al coniuge e agli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado di coloro che, su documentata istanza, ne avessero fatto richiesta.
Le categorie interessate erano:
1) i componenti le famiglie dei caduti e i mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2) le famiglie dei caduti per la causa fascista e, infine, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924, i legionari fiumani;
3) coloro che avessero acquisito eccezionali benemerenze.
Con uno stravolgimento semantico del quale si ignora l’origine, il “beneficio” previsto in questi articoli di legge fu chiamato ugualmente “discriminazione” e si poteva ottenerlo presentando una domanda, corredata da tutta la documentazione ritenuta utile, ad una speciale commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, composta dal Sottosegretario di Stato all'Interno che la presiedeva, dal Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e dal Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.1
E’ comunque da osservare come l’articolo 14 facesse emergere una vera e propria contraddizione insita del Decreto Legge del 17 novembre 1938 e, in definitiva, nel fondamento stesso dell’antisemitismo fascista. L’articolo, infatti, smentiva l’impostazione razziale della definizione di ebreo contenuta nell’articolo 10 e stabiliva che essa non pesava su chi poteva dimostrare di essere stato fortemente legato al regime.2
Le opportunità concesse dalla discriminazione ai cittadini appartenenti alla razza ebraica furono regolamentate all’interno della legge che stabiliva le norme per l’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale.3
L’articolo che interessava gli ebrei che chiedevano la discriminazione era il numero 3 con il quale veniva disposto che: I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell’art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in “elenchi aggiunti”, da istituirsi in appendice agli albi professionali e potranno continuare nell’esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.
Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.
Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

L’arianizzazione, ovvero la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica
In preparazione del censimento degli ebrei che si sarebbe svolto il 28 agosto, la Demorazza inviò a tutti i prefetti la seguente circolare:
Devono essere compresi nella rilevazione non solo gli ebrei iscritti ai registri delle comunità israelitiche riconosciute, ma tutti coloro che risiedono in codesta provincia, anche temporaneamente, e che comunque risultino di razza ebrea, anche se professanti altra o nessuna religione o che abbiano abiurato in qualsiasi epoca e anche se per matrimonio sono passati a far parte di famiglie cristiane.4
Accadde quindi che nei registri dello stato civile e della popolazione fu annotata l’appartenenza alla razza ebraica di molte più persone di quelle che erano state costrette a presentare l’autodenuncia disposta dall’art 9 delle leggi per del 17 novembre 1938.
Fu così che molti, trovandosi negli elenchi compilati dalla Direzione generale demografia e razza, iniziarono a rivendicare con una serie di ricorsi ad essa indirizzati o con vere e proprie domande di grazia dirette allo stesso capo del fascismo.
Una nuova legge attribuì al Ministero dell’Interno, su parere di un’apposita commissione, la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile. Era, questa, la cosiddetta arianizzazione.5
Della commissione facevano parte anche tre magistrati - uno dei quali ne era presidente - nominati dal Ministro per la Grazia e la Giustizia. Nasceva così quello che verrà comunemente definito Tribunale della Razza.6
La discriminazione e l’arianizzazione furono presentate, dunque, come due percorsi per sfuggire, in parte o del tutto, alle disposizioni antiebraiche. In realtà l’offerta consentiva di raggiungere al regime un ulteriore obiettivo persecutorio: provocare divisioni e ulteriori ferite all’interno di una Comunità diventata, per legge, oggetto di persecuzione.
Le cosiddette benemerenze che avrebbero dovuto far ottenere l’uno o l’altro dei benefici – la cui vaghezza, tra l’altro, lasciava spazio alla discrezionalità di chi doveva valutarle – ebbero, infatti, l’effetto di distinguere ed isolare quelli che nelle loro domande rivendicavano le loro qualità di buoni cittadini italiani e fascisti devoti al regime, e per ciò stesso meritevoli di un trattamento di favore.
Non si può non sottolineare, infine, che molti di coloro i quali avevano creduto di potersi tutelare attraverso la discriminazione o l’arianizzazione, furono ugualmente colpiti, a partire dal 30 novembre 1943, dall’ordinanza di polizia n. 5, che all’articolo 1 stabiliva che tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento.


1 La “discriminazione” prevedeva la non applicabilità delle disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h).
2 Cfr sull’argomento: di Enrica Asquer, Autobiografie di supplica: alcune considerazioni sulle richieste di discriminazione degli ebrei milanesi in società e storia, in Società e storia, n.151 (gennaio-marzo 2016), pp 97-135 e Scrivere alla Demorazza. Le domande di “discriminazione” delle donne “di razza ebraica”, il conflitto sulla cittadinanza nell’Italia del 1938 in “Italia contemporanea”, agosto 2018, n. 287 e Alberto Mortara, In attesa di miracoli - Gli ebrei in Italia dal 1938 al 1940 ne La Rassegna Mensile di Israel Vol. 54, No. 1/2, 1938 - Le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988); Francesca Cavarocchi: Il censimento degli ebrei nell’agosto 1938 in: La Rassegna Mensile di Israel, Vol.73 N.2, Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio- Agosto 1988)
3 Legge n. 1054 del 29 giugno 1939 per la Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, il cui testo completo è pubblicato sul sito della Fondazione CDEC, alla pagina http://old.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=573&son=1&figlio=558&level=3
4 Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Direzione Generale Affari Riservati, Cat G1, b.14, f.172, sf1/2
5 Legge n. 1024 del 13 luglio 1939, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana. (Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 174, 27/7/1939).
6 Sul Tribunale della razza vedi Anna Canarutto Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura in La Rassegna Mensile di Israele, vol. 54, No. 1/2, 1938 - Le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988), pp. 219-232 (14 pagine) in particolare pp 220-224.

Indice