Indice

Discriminazione e arianizzazione

Le storie


Premessa
Tra i fascicoli contenuti nella Serie Ebrei, ne sono stati individuati 183 che contengono la richiesta alla Segreteria di Stato del Vaticano di una raccomandazione perché la commissione speciale istituita presso la Direzione generale demografia e razza valutasse con benevolenza le domande di discriminazione o di arianizzazione o i ricorsi in caso esse non fossero state accettate.
I fascicoli che contengono copie di domande di discriminazione sono 78.
Quelli che contengono copie di documenti presentati per ottenere la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, la cosiddetta arianizzazione, sono 105.
A chiedere di essere discriminati, insieme ai familiari dei caduti nelle guerre fasciste o coloro che potevano vantare attestati di fedeltà al fascismo fin dalla sua nascita ed anche durante la crisi determinatasi all’epoca del delitto Matteotti, furono soprattutto professionisti – medici ed ingegneri in particolare – professori universitari, scienziati, le categorie di persone, cioè, che, oltre a manifestare la loro fedeltà al regime, si appellavano al contributo che con la loro professione, avevano apportato alla società. Le loro domande, quindi, erano accompagnate da veri e propri curriculi lunghi e particolareggiati, da elenchi di opere e saggi scientifici pubblicati e da qualsiasi altro documento che, a loro avviso, potesse essere considerato una "speciale benemerenza". La maggior parte delle domande, inoltre, arrivava alla Segreteria di Stato sostenuta dalla raccomandazione ad interessarsi del caso ottenuta da alti prelati o comunque persone che avevano entrature presso la Santa Sede.
Quando queste mancavano, la Segreteria – per decidere se concedere o meno il proprio appoggio alla pratica, si rivolgeva alle autorità ecclesiastiche della città del richiedente, per ottenere informazioni che confermassero o meno quanto il richiedente affermava di se stesso.
Ciascuna domanda, e i documenti ad essa allegati, veniva passata a padre Tacchi Venturi, il gesuita mediatore autorevole, benché ufficioso, nei rapporti tra Santa Sede e Stato italiano a partire dall’epoca liberale sino a quella fascista.
E’ da notare che il suo nome, in questa come in tutte le altre occasioni nelle quali la Segreteria di Stato si appella al suo intervento, non viene fatto mai nei documenti: nella corrispondenza relativa alle pratiche il prelato veniva indicato come persona autorevole in grado di seguirne l’iter presso il Ministero e, se possibile, influenzarne l’esito.
Con il passare dei mesi, tuttavia, fu sempre più evidente che la discriminazione non consentiva di riacquisire tutti i diritti. Nonostante ciò, le domande continuarono ad essere presentate.
Resta da dire, infine, che le due tipologie di domande risultano molto simili, quasi sovrapponibili tra di loro; inoltre ambedue fondano la loro richiesta non solo sulle cosiddette benemerenze ma sulla condizione di convertiti dei richiedenti.
Fu lo stesso padre Tacchi Venturi a suggerire una vera e propria guida per la compilazione dei ricorsi, nata dall’esperienza della frequentazione con chi li avrebbe valutati.
Perché l’intercessione della Santa Sede gli [alla persona che ne ha fatto richiesta] ottenga di essere riconosciuto non appartenente alla razza ebraica conviene dimostri che uno almeno dei suoi genitori non appartenne alla predetta razza, vale a dire che è nato da matrimonio misto.
L’essere egli cristiano, l’aver moglie della stessa fede, il possedere grandi benemerenze civili verso lo Stato sono titoli che potranno ottenergli la discriminazione, non già la dichiarazione di appartenenza alla razza che chiamano ariana, la quale potrà ottenere quando, oltre alla sua possa esibire le fedi battesimali di quello dei suoi genitori che non appartenne alla razza ebraica e dei genitori di costui, cioè dei suoi nonni paterni o materni secondo che il padre o la madre fu cristiano
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Dalla Serie Ebrei

Tra tutte le richieste di raccomandazione per le domande di discriminazione o arianizzazione conservate nella Serie, sono state scelte e sintetizzate quelle che, a parere di chi scrive, rappresentano in maniera significativa i percorsi e gli esiti delle pratiche.
In più, quasi specularmente, le relazioni sui suoi interventi presso le autorità fasciste che padre Tacchi Venturi inviava alla Segreteria di Stato forniscono informazioni su come la legislazione razziale venisse applicata dalla Direzione generale demografia e razza, dal Ministero degli Interni e dalla stessa commissione preposta alla valutazione delle domande.

Domande di discriminazione
1) Direttamente al Cardinal Maglione giunge, il 2 maggio 1939, la preghiera del signor ***, residente a Milano, perché appoggi la domanda di discriminazione che il figlio, residente a Genova, ha presentato già nel novembre del 1938. Sollecitato dalla Segreteria, il cardinale Pietro Boetto, arcivescovo di Genova, conferma che la persona in questione, proveniente da famiglia cattolica da moltissimi anni, e sposato con un’ebrea che sta per convertirsi, ha presentato la domanda in qualità di figlio di ex combattente della grande guerra decorato con quattro medaglie, oltre a benemerenze civili acquistate durante quarantacinque anni di lavoro presso lo Stato.
Tuttavia, pur rientrando nei casi previsti dall’articolo 14 del decreto legge del 17 novembre 1938 che lascia al loro posto i dipendenti ebrei di imprese private di assicurazioni, il giovane è stato licenziato da quella per la quale lavorava prima che fosse arrivato l’atteso esito della domanda di discriminazione.
Padre Tacchi Venturi, chiamato a perorare questa causa presso la commissione, il 29 dicembre 1939 comunica che la domanda raccomandatagli nel maggio precedente non ha avuto la sorte di essere accolta dalla Commissione Ministeriale preposta all’applicazione delle leggi razziali.2
Come sempre mancano le motivazioni che, per legge, la commissione non era tenuta a fornire.

2) Monsignor Luigi Hudal, Rettore del Collegio di Santa Maria dell’Anima in Roma, il 20 giugno 1939 invia al Sostituto alla Segreteria di Stato, Monsignor Giovan Battista Montini, la raccomandazione perché venga seguita l’istanza di discriminazione presentata dal suo amico avvocato *** residente a Milano, della quale viene inviata una sintesi.
La Segreteria di Stato trasmette il documento a Padre Tacchi Venturi, precisando che l’avvocato è di stirpe ebraica e lasciando a lui solo di giudicare se convenga segnalare il caso all’apposita Commissione Ministeriale incaricata di studiare le singole situazioni concernenti gli ebrei.
Una raccomandazione a favore della stessa persona giunge anche a Monsignor Domenico Tardini.
Nel novembre del 1939 è lo stesso avvocato che scrive direttamente a monsignor Dell’Acqua per informarlo che la sua pratica è stata finalmente istruita e, per quanto ne può sapere, è partita per Roma3 e deve essere quindi giunta all’autorità centrale con parere dell’autorità locale completamente favorevole per la sua discriminazione. L’avvocato lascia a monsignor Montini e allo stesso monsignor Dell’Acqua il compito di intervenire in questo momento cruciale.
Manca tra i documenti il risultato di questo intervento. ? solo nel giugno del 1940 che si apprende da alcuni appunti presenti nel fascicolo che della pratica dell’avvocato *** ancora non si hanno notizie, che Padre Tacchi Venturi, ricontattato, ha promesso che interverrà alla prima occasione ma che le speranze che venga concesso quanto richiesto sono ben poche.4

3) Monsignor Antonio Santin, vescovo di Trieste, il 27 febbraio 1940, sollecitato dalle mogli di otto medici triestini a volersi benignamente interessare del loro caso veramente doloroso, invia al Segretario di Stato cardinale Luigi Maglione, copia di un esposto presentato dai loro mariti alla Direzione Generale per la Demografia e la Razza contro la legge per la disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica5 o, meglio, contro le scadenze che essa stabiliva:
Oggetto della loro protesta è, in particolare, l’articolo 3 della legge che stabilisce che i professionisti – tra cui i medici - che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'Art. 14 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Solo che, fanno notare i firmatari, a quanto pare la legge inizierà a decorrere già dalla fine di febbraio, mentre i tempi per ottenere la discriminazione sono molto più lunghi ed essi, come molti altri, si troveranno nell’impossibilità di poterne usufruire.
La risposta - che peraltro si fa attendere qualche settimana - è la formula di rito che segue e che sarà usata molte altre volte in situazioni del genere: Mi pregio comunicare all’Eccellenza Vostra che al riguardo la Santa Sede anche di recente ha fatto qualche passo presso il Governo italiano perché vengano attuati provvedimenti di favore nei riguardi delle famiglie miste aventi a capo il padre non ariano. Qualora questo nuovo intervento della Santa Sede fosse coronato da successo non mancherò di farne comunicazione all’Eccellenza vostra.6
I problemi derivanti dalla necessità di far coincidere l’eventuale parere favorevole alle domande di discriminazione con le scadenze di legge si riproporranno anche in altri casi, a dimostrazione del carattere vessatorio anche di provvedimenti apparentemente mitigatori della persecuzione dei diritti che il regime fascista stava mettendo in atto.

4) Monsignor Giacinto Tredici, vescovo di Brescia, il 12 marzo 1940 raccomanda il dottor *** che ha subito la stessa sorte temuta dai suoi colleghi triestini: è stato cancellato dall’albo mentre era in attesa che la sua domanda di discriminazione venisse esaminata.
La carità cristiana – scrive il vescovo al cardinale Maglione – ci ha indotto qualche volta ad aiutare in questi frangenti alcuni buoni ebrei. Qui si tratta di un buon cristiano che, senza sua colpa, si vede ridotto a mal partito.
La Segreteria di Stato rivendica di essere intervenuta presso il Governo italiano perché i provvedimenti "razziali" [le virgolette sono nel testo] concernenti i professionisti venissero applicati con clemenza nei riguardi delle famiglie miste aventi a capo il padre professionista considerato di razza ebraica, ma senza risultati apprezzabili.
Quanto poi alla domanda di discriminazione del sig.*** - continua la risposta - sono assai dolente di doverle partecipare che, almeno per il momento, non si possono nutrire speranze di un esito favorevole, perché, secondo recenti notizie pervenute a questa Segreteria di Stato, è stato sospeso l’esame di tutte le istanze di discriminazione per eccezionali benemerenze, come è appunto il caso del sig. *** Se in seguito dette istanze verranno nuovamente prese in considerazione, ben volentieri la S. Sede raccomanderà il caso dello stesso sig. ***.
Passano tre mesi senza che si abbiano notizie della pratica, così monsignor Tredici scrive di nuovo alla Segreteria perché la decisione della commissione venga sollecitata.
A farlo è Padre Tacchi Venturi il quale comunica che la domanda del dottor *** è stata inserita tra quelle di Discriminazione del capo di famiglie miste non avente benemerenze e che è stata respinta.7

5) La signora *** il 7 aprile 1941 si rivolge direttamente al Santo Padre esponendogli la situazione in cui si è trovato il marito. Questi non ha ricevuto per tempo risposta alla sua domanda di discriminazione e così non si è visto applicare quanto stabilito dall’articolo 3 della legge sulle professioni e per questo motivo è stato costretto a lasciare il suo lavoro. La signora, quindi, implora il Beatissimo Padre che possa trovare il modo di rintracciare la pratica che probabilmente si sarà arenata in qualche ufficio. L’incarico viene assegnato dalla Segreteria di Stato a Padre Tacchi Venturi. La risposta ricevuta dalla Commissione al suo interessamento è molto laconica:
Il signor *** - scrive il prelato - potrà ottenerla [la discriminazione] secondo la legge, se dal Partito Nazionale Fascista ottiene dichiarazione che egli vi si ascrisse (sic) nel 1922; altrimenti non può essere accolta perché non possiede alcun altro dei titoli pei quali può essere concessa.8

6) Una pratica di discriminazione andata a buon fine viene segnalata in un sintetico appunto nel quale viene trascritta l’informazione ricevuta da Padre Tacchi Venturi. Manca il fascicolo della persona interessata.9

7) L’arcivescovo di Genova, monsignor Pietro Boetto, raccomanda il buon esito della richiesta di discriminazione presentata dal dottor *** residente in quella città. Le procedure che si attivano da parte della Segreteria di Stato sono identiche a quelle già descritte e il parere formulato dalla Commissione sarà anche in questo caso negativo. Tuttavia la nota con la quale Padre Tacchi Venturi lo comunica, riveste un particolare interesse.
L’Eminenza vostra (il destinatario è sempre il Cardinal Maglione) […] mi commetteva di fare uffici per l’accoglienza della domanda di discriminazione fatta dal dottor***, caldamente raccomandato dalla Curia Arcivescovile di Genova. Non mancai di servirla quanto prima e ieri ricevetti dal Direttore generale della Demografia e Razza la risposta che qui letteralmente trascrivo: La domanda di discriminazione del dott *** da Genova verrà sottoposta alla commissione quando verrà disposta la ripresa dei lavori precedentemente sospesi.
Non mi è dato, pertanto anticipare un giudizio favorevole sull’esito della domanda stessa, tanto più che l'interessato, sprovvisto dei titoli specifici di legge, non è in condizione di vantare altre benemerenze di qualche rilievo. Così l'eccellenza, La Pera. Non sarà fuori luogo che dichiari il senso della frase: "La ripresa dei lavori presentemente sospesi" che leggesi nella risposta del Direttore generale. Esso allude alla sospensione delle tornate della Commissione che secondo la legge razziale decideva i vari casi di discriminazione. Per ordine del capo del governo detta commissione non si raduna più se non per decidere le domande di coloro che per ottenerla possono allegare titoli guerreschi, vale a dire benemerenze conseguite da essi stessi, non dargli ascendenti, sui campi di battaglia
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8) Sempre il Vescovo di Trieste, il 3 giugno 1943, raccomanda un intervento in favore della signora *** che aveva visto rigettata la sua domanda di discriminazione presentata sulla base delle benemerenze del defunto marito, soprattutto in ordine alla sua fedeltà al regime fin dalla prima ora.
Padre Tacchi Venturi, come sempre sollecitato ad intervenire, il 3 giugno 1943 invia al Cardinal Maglione una nota nella quale esprime direttamente, egli stesso, il motivo per il quale anche il ricorso avrà esito negativo.
Eminenza reverendissima – scrive - ho ben ponderato la domanda che fa la signora *** caldamente raccomandata dal vescovo di Trieste e mi duole dover dire che non vi è l'ombra di speranza che essa possa essere accolta. Come veggo dai documenti inviatimi, sin dal 7 agosto 1940 fu partecipato alla signora che le era stata negata la richiesta di discriminazione. Per ottenere un nuovo esame che revocasse la prima decisione i sei nuovi documenti che essa scrive avere aggiunti dopo che fu respinta la prima istanza non sono tali che permettano di muovere la Direzione Generale della Demografia a disporre un nuovo esame della pratica. La signora, come si è fatto in casi al suo somiglianti, poteva essere discriminata soltanto per effetto delle speciali benemerenze per le quali il marito, se fosse sopravvissuto fino alla promulgazione della legge razziale, avrebbe potuto ottenere la discriminazione. Ora è da sapere che di 6000 e più domande per speciali benemerenze appena 200 ebbero favorevole responso, tra le quali non sarebbe stata quella del marito della signora se fosse vissuto. Monsignor Santin, il quale dovrebbe essere pregato di confortare la vecchia signora israelita persuadendola di voler credere che nel presente momento, nonostante il migliore buon volere, la Santa Sede non ha modo di fare accogliere la sua equa istanza. Poi anche farle intendere che ad una signora non professionista, la negazione della discriminazione non apporta alcun danno materiale.11

Domande di arianizzazione
1) Il fascicolo intestato a due signore residenti a Napoli, ebree convertite, contiene solamente una richiesta di informazioni datata 15 dicembre 1938, rivolta dalla Segreteria di Stato all’arcivescovo di Napoli, cardinale Alessio Ascalesi, su certe signore *** ebree convertite residenti in codesta città le quali espongono la triste situazione in cui vengono a trovarsi in seguito ai noti provvedimenti governativi.
La Segreteria di Stato, nonostante la dichiarata consapevolezza che il ricorso avrà esito negativo, suggerisce ugualmente di invitare le due signore a presentarlo.
La formula è quella conosciuta:
Alla Eminenza Vostra – continua, infatti, la nota della Segreteria di Stato - è ben noto che la Santa Sede non ha mancato di fare tempestivi passi presso le competenti autorità italiane per mitigare la sorte degli ebrei convertiti, ma risulta interessante l’accenno al fatto che soprattutto in materia di insegnamento non si devono nutrire soverchie speranze di concessioni, perché i relativi articoli del decreto legge sembrano assoluti.
Se l’Eccellenza Vostra,
- continua la nota - dopo aver assunto in merito alle menzionate signore lo ritenesse opportuno questa segreteria di Stato potrebbe far pervenire una raccomandazione alla Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno e incaricata di studiare i singoli casi degli ebrei: è però necessario che da quella delle persone interessate sia inviata con sollecitudine una documentata domanda.12

2) Roma 10 agosto 1940 Il signor *** si rivolge al Cardinale Maglione con preghiera di sottoporre all’intemerato e insindacabile giudizio di S.S. Pio XII il caso qui sotto esposto, sicuro che il Suo Santo appoggio varrà a poter rimanere sempre nella Grazia del Signore. Genitori ebrei convertiti e, nello stesso giorno, battezzati i tre figli. Sposato con donna cattolica, dalla quale ha avuto due figlie entrambe battezzate alla nascita.[…] Il passaggio alla Santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana - che ebbe come dimostro il solo, unico scopo, di divenire Cristiani per convinzione e per volerla professare vivere e morire cristianamente – fu auspicato dai genitori del nostro attuale Sommo Pontefice, quindi vogliamo sperare ci sia concessa la discriminazione, affinchè potessimo (sic) rimanere cristiani e con tutti i dovuti diritti.
La Segreteria di Stato, rivolgendosi a Padre Tacchi Venturi perché appoggi la richiesta, continua ad usare il termine "discriminazione", ma lo stesso Padre, nell’appunto dell’ 11 febbraio 1941 scrive: le figlie del signor *** sono state riconosciute non appartenenti alla razza ebraica, previo parere favorevole della competente Commissione.13

3) Il 12 luglio 1941 arriva alla Segreteria di Stato la copia di una domanda di grazia presentata direttamente a Mussolini. A rivolgersi al Duce è la signora ***, cattolica di razza ebraica, vedova con due figlie. Per i meriti del marito morto le è stata concessa la discriminazione, ma il provvedimento non è stato sufficiente a far trovare lavoro alle figlie e nemmeno a consentire loro di sposarsi. Per esse, quindi, chiede la dichiarazione di arianità.
Il caso sembra presentarsi di non facile soluzione, ma viene ugualmente chiesto l’intervento di Padre Tacchi Venturi che si rivolge direttamente al segretario particolare di Mussolini dal quale riceve le informazioni contenute nell’appunto, datato 3 settembre 1941.
La sig.ra *** ha presentato a questo Ministero solo una domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di NON appartenenza alla razza ebraica a favore delle figlie. Dalla domanda stessa risulterebbe che le stesse nascono da genitori entrambi ebrei. Pertanto non è possibile, anche per la mancanza di ogni documentazione, di poter esprimere un giudizio sulla posizione razziale dei suddetti che, d’altro canto, allo stato pare che debbano essere giudicati ebrei. Ove poi le suddette fossero nate da matrimonio misto e ritenessero di poter ottenere la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, dovranno documentare tale discendenza con le copie integrali degli atti di battesimo proprio, dei genitori e degli avi non ebrei.
Il 14 novembre successivo è il vescovo di Trieste, sollecitato da una richiesta diretta di una delle due sorelle, residente a Trieste, che raccomanda un nuovo intervento a sostegno della supplica della loro madre.
La risposta della Segreteria di Stato, datata 6 gennaio 1942, alla quale viene allegato l’appunto ricevuto due mesi prima da Padre Tacchi Venturi, non lascia molte speranze, anche perché, nella supplica, mancano informazioni importanti come quella sulla data del battesimo che, per norma, sarebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre 1938.
Padre Tacchi Venturi, tuttavia, chiamato di nuovo in causa, riceve dal presidente della Commissione La Pera l’assicurazione che si sarebbe rivolto al Capo del Governo e [avrebbe] vivamente pregato perché fosse concessa una grazia [la sottolineatura è nel testo]
Il fascicolo si chiude senza che si possa conoscere l’esito della vicenda.14

4) Il signor***, residente a Torino, si è rivolto di recente alla Segreteria di Stato per ottenere che, con l'appoggio della Santa Sede, gli venga sollecitamente accordata la dichiarazione di arianità, di cui ha fatto domanda al competente Ministero dell'Interno. Prima di fare un eventuale passo in proposito, sarei grato alla Eminenza vostra se volesse compiacersi di far assumere e di trasmettermi opportune informazioni in riguardo di detto Signore.
Così si scrive dalla Segreteria di Stato al cardinal Fossati, arcivescovo di Torino, il 21 dicembre 1941.
Il cardinale risponde il 28 dicembre confermando che il signor *** è cristiano praticante e merita quindi di essere aiutato. Il padre suo, nato a Torino nel 1870, fu pure battezzato. La madre, invece, di razza israelita, ha abbracciato la religione cattolica il 9 novembre di quest'anno e nello stesso giorno ha ricevuto la cresima e celebrato il matrimonio religioso.
In base alle informazioni trasmesse dal Cardinale la Segreteria si affretta ad invitare persona autorevole a compiere opportuni passi15 presso le competenti autorità perché la pratica di arianità del predetto signor *** sia sollecitamente decisa. Il 7 gennaio 1942 Padre Tacchi Venturi è già in grado di rispondere che il Direttore generale della demografia e razza lo ha informato che il Ministero fino dal 22 ottobre 1941 aveva comunicato alla prefettura di Torino che il signor *** non appartiene alla razza ebraica.16

5) A testimoniare quanto la discriminazione non tutelasse del tutto coloro che la ricevevano e come l’arianizzazione avesse spesso la conseguenza di frantumare le famiglie, basta leggere i documenti contenuti nel fascicolo che qui viene sintetizzato.
La richiesta di appoggio per il comm. *** industriale ebreo di origine austriaca, convertito da anni e sposato con una cattolica, arriva alla Segreteria di Stato il 22 dicembre 1941, accompagnata dalla raccomandazione del cardinale Rossi.
L’uomo, nonostante sia riuscito ad ottenere la discriminazione per le sue particolari benemerenze ed anche, caso piuttosto raro, a vedersi restituita la cittadinanza italiana che gli era stata revocata in quanto ebreo straniero, si è visto ben poco tutelato nelle sue attività imprenditoriali dai "benefici" ricevuti. Per questo motivo ha rivolto domanda direttamente al Capo del Governo per ottenere la grazia di essere dichiarato non appartenente alla razza ebraica. La Segreteria di Stato si rivolge a monsignor Borgoncini Duca, Nunzio Apostolico, il quale ne interessa il Sottosegretario all’Interno Buffarini Guidi con l’esito che segue:
Il Sig. Buffarini mi ha ascoltato con attenzione e, differentemente da quanto suole fare allorché gli parlo di ebrei, anche battezzati, mi ha promesso che avrebbe studiato il caso con la maggior benevolenza, pur confessandomi che l’assunto è arduo, che la cosa dipende dal Duce e che finora questi ha dato risposta favorevole solo in tre casi. Nonostante queste assicurazioni, la pratica, ampiamente documentata, non sembra proseguire. Viene interessato di nuovo Sua Ecc. Mons. Nunzio il quale, con lettera 17 marzo comunica al cardinal Rossi che un alto personaggio della Commissione gli aveva detto schiettamente che lo Stato aveva fatto per il comm. *** tutto quello che poteva fare, ma non poteva concedere l’arianità perché questa è una qualità fisica, che esiste o meno, indipendentemente dalla volontà del legislatore. Proprio per questa considerazione il comm *** domanda l’accoglimento della sua istanza in via di grazia, come in altri pochi casi .
Un ulteriore passo viene compiuto dalla Segreteria di Stato il 22 aprile 1943 presso il dott. Umberto Albini, Sottosegretario per l’Interno il quale viene portato a conoscenza di tutta la vicenda.
La risposta, indirizzata al cardinale Luigi Maglione, arriva il 26 maggio 1943.
Eminenza Reverendissima, A seguito delle premure rivoltemi relative alla domanda avanzata dal comm.*** di Milano, comunico che la pratica ha formato oggetto di attento e scrupoloso esame per l’adozione di un provvedimento eccezionale ai sensi da Vostra Eminenza prospettato.
Tale provvedimento in favore del Vostro raccomandato non è stato possibile ottenere, in considerazione della discendenza prettamente ebraica dell’*** il quale, d’altra parte, con la concessione della discriminazione, ha avuto un adeguato riconoscimento delle sue benemerenze nel campo industriale
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6) La signora *** il 16 gennaio 1942 si rivolge al Vescovo di Trieste perché appoggi la sua richiesta di arianizzazione per i suoi due figli nati da matrimonio misto. Su richiesta della Prefettura, ha presentato i loro certificati di battesimo, avvenuto in data anteriore al 30 settembre 1938 e i loro certificati di nascita rilasciati dalla locale Comunità israelitica, nonché il suo stesso atto di nascita e battesimo e quelli dei suoi genitori, ariani e cattolici al pari di lei.
Ai sensi dell’art.8, ultimo comma della legge 17 novembre 1938, - continua la signora - i figli dovrebbero per diritto essere riconosciuti come non appartenenti alla razza ebraica. Recentemente, però, fu pubblicata una circolare, la quale stabilisce l’esclusiva competenza del Ministero di definire, di volta in volta, la posizione razziale dei discendenti dei matrimoni misti (si fanno ricerche su eventuali manifestazioni di ebraismo delle persone in parola); la decisone dell’accertamento razziale spetta, quindi, esclusivamente al Ministero dell’Interno.
I miei figlioli, oltre ad essere cattolici anteriormente al 1? ottobre 1938, come richiesto dalla legge, hanno sempre avuta educazione cristiana […] Politicamente sono ineccepibili, assidui ai doveri della GIL, alla Premilitare e mai hanno manifestato tendenze o simpatie per l’ebraismo
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Il 15 febbraio 1942 viene interessato Padre Tacchi Venturi: affinchè si compiaccia di spendere una sua buona ed autorevole parola in favore di detti giovani.
Il 3 marzo Padre Tacchi Venturi è in grado di rispondere che la pratica di arianità per gli adolescenti figlioli della signora *** , secondo la risposta datami a viva voce il 28 di febbraio è in corso e presto sarà risoluta in senso affermativo, trovandosi i due giovani in perfetta regola per godere del diritto che dà loro la recente legge razziale.18

7) L’articolarsi delle situazioni familiari di chi presentava il ricorso diventava, per la Commissione che lo valutava, l’occasione per mettere in atto operazioni quasi chirurgiche di scomposizione delle posizioni dei singoli membri.
A riprova di ciò si riporta per intero un appunto datato 25 giugno 1942 dalla firma illeggibile nel quale sono riassunte le posizioni dei singoli membri della famiglia di un professore cui, come riconoscimento per le sue benemerenze scientifiche e patriottiche, il Duce, motu proprio, nel 1927 aveva conferito il titolo di barone trasferibile ai suoi discendenti.
Al momento della promulgazione delle leggi antiebraiche, la vedova e i suoi figli vengono discriminati, ma questi ultimi presentano anche ricorso contro l’attribuzione di appartenenza alla razza ebraica.
Questo il testo dell’appunto.
Il caso dei figli del professor *** non risulta chiaro dall’esposto. Si possono fare due ipotesi: 1) sembrerebbe che la moglie del defunto professore appartenga alla stirpe ariana e che ambedue i coniugi siano di nazionalità italiana. In questo caso i tre figli, discendendo da matrimonio misto ed essendo stati battezzati alla nascita dovrebbero poter beneficiare del disposto dell’art. 8 della legge 5 gennaio 1939 n.274.19
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre.
Invece nell’esposto si dice che soltanto il figlio minore è stato dichiarato dal Ministero dell’Interno "non appartenente alla razza ebraica". Come mai gli altri due figli sono considerati ebrei? Forse perché hanno fatto atto di adesione all’ebraismo, nel qual caso viene loro applicato il paragrafo d) dell’anzidetto articolo che dice : d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Può darsi che il figlio maggiore si sia iscritto ad una comunità israelitica o abbia frequentato ambienti israelitici. Per la figlia penso sia il fatto di aver sposato un ebreo. Perciò anche i discendenti della figlia ***, sposata a *** vengono considerati ebrei, anche se battezzati, perché discendenti da genitori considerati ambedue "ebrei". [virgolette nel testo]
2) Se invece anche la moglie del prof. *** appartiene alla razza ebraica, allora bisogna pensare che il Ministero dell’Interno ha fatto una particolare eccezione (sarebbe la prima che io sappia) in favore del dottor ***, sposato con una figlia del senatore ***, forse per riguardo alle benemerenze dello stesso senatore. Può sperarsi che l’eccezione venga estesa a tutti i figli del professor ***? Ne dubito assai: ad ogni modo si potrebbe segnalare il caso a Padre Tacchi Venturi
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La segnalazione viene fatta il 2 luglio 1942, ma nel fascicolo non ci sono documenti che ne riportino l’esito.

8) In merito alle richieste di arianizzazione accadeva anche che Padre Tacchi Venturi non si assumesse solo il compito di raccomandare, ma partecipasse direttamente alla presentazione delle domande, come risulta da questa sorta di triangolazione che si instaura tra lo stesso Padre, il capo della Direzione Generale Demografia e Razza e la Segreteria di Stato.
Roma, 6 maggio 1943 - così Padre Tacchi Venturi scrive al Direttore Generale Demografia e Razza, Antonio La Pera: Eccellenza, il 20 dello scorso marzo ebbi a raccomandarvi per incarico dell’eminentissimo Cardinale Segretario di Stato la decisione della pratica di arianità riguardante il signor ***. Mi fu verbalmente risposto che costì, al Ministero, la pratica non esisteva, ciò che mi affrettai a significare alla Segreteria di Stato. Ieri sera ricevetti dalla medesima il fascicolo dei documenti con l’istanza del ***. Ve lo trasmetto, con preghiera che la pratica venga accolta con quella maggior sollecitudine che sarà possibile.21

9) Il 24 febbraio 1942 il vescovo di Como presenta alla Segreteria di Stato il caso del signor ***, convertito dalla religione ebrea, ottimo signore, conosciuto assai da Sua Santità Pio X. Domanda – questo signore – che la Santa Sede appoggi la sua domanda presso il Ministero, affinché possa essere considerato di razza ariana, in modo che possano essere registrati civilmente i matrimoni religiosi che a breve i suoi due figli, entrambi cattolici, intendono contrarre. Il ricorso contro la dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica che gli era stata notificata due anni prima era stato respinto senza che gli fosse data alcuna motivazione, ma intende presentare una nuova istanza contro la decisione della commissione.
Il signor **, infatti, è convinto che sia stata considerata manifestazione di ebraismo la religione di sua moglie, ebrea, sposata quaranta anni prima.
Egli dimostra che la sua posizione non rientra in nessuna delle definizioni di appartenenza alla razza ebraica contenute nell’articolo 8 della legge sulla difesa della razza italiana, cui fa riferimento anche l’art. 3 della legge 13 luglio 1939, n.105522 ed è basandosi su questa convinzione che egli chiede l’appoggio della Segreteria di Stato.
La Segreteria di Stato affida l’incarico di perorare il caso a Padre Tacchi Venturi, il quale, però, ritiene che l’egregio signore abbia troppo leggermente ponderato l’articolo 8 della legge 17 novembre 1938, n. 1728, perché il signor ***, secondo quanto si ricava dal suo esposto , invece di preferire una compagna della razza cosiddetta ariana, cioè una cristiana, condusse in moglie un’ebrea e perciò venne a privarsi del requisito dalla legge richiesto per essere riconosciuto ariano nonostante che il padre fosse di stirpe israelitica. Stando le cose in questi temini non credo convenga fare istanza al Ministero per la revisione del suo caso.
Sarà piuttosto atto di carità consolare il signor ** con la fondata speranza che nella nuova legge razziale, da pubblicarsi a guerra finita, i casi come il suo, che non sono pochi, verranno sanati
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1 Serie ebrei, Posizione 094, pagina file Pdf 9
2 Serie ebrei, Posizione 157, pagina file Pdf 141 e segg.
3 Le domande e i ricorsi dovevano essere presentati alle prefetture che, a loro volta, le trasmettevano a Roma. Erano sempre le prefetture che informavano i richiedenti del loro esito.
4 Serie ebrei, Posizione 005, pagine file Pdf 144 e segg.
5 LEGGE 29 giugno 1939, n. 1054 - Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica
6 Serie ebrei, Posizione 014, pagine file Pdf 129 e segg.
7 Serie ebrei, Posizione 081, pagine file Pdf 35 e segg.
8 Serie ebrei, Posizione 169, pagine file Pdf 121 e segg.
9 Ivi, p, 89
10 Serie ebrei, Posizione 142, pagine file Pdf 23 e segg.
11 Serie ebrei, Posizione 152, pagine file Pdf 27 e segg.
12 Serie ebrei, Posizione 003, pagine file Pdf 225 e segg.
13 Serie ebrei, Posizione 150, pagine file Pdf 226 e segg.
14 Serie Ebrei, Posizione 004, pagine file Pdf 55 e segg.
15 E’ con questa perifrasi che, nella corrispondenza pubblica della Segreterie, ci si riferisce a Padre Tacchi Venturi
16 Serie Ebrei, Posizione 005, pagine file Pdf 131 e segg.
17 Posizione 002, pagine file Pdf 149 e segg.
18 Serie Ebrei, Posizione 010, pagine file Pdf 145 e segg.
19 Legge attuativa del RDL 17 novembre 1938 n. 1728 che lo riporta senza alcuna modifica. L’estensore dell’appunto intende dire che la loro posizione li esclude dai casi in cui si è dichiarati ebrei
20 Serie Ebrei, Posizione 006, pagina file Pdf 31
21 Serie Ebrei, Posizione 108, pagina file Pdf 35 e segg.
22 Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, il cui testo è pubblicato sul sito della Fondazione CDEC alla pagina http://old.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=574&son=1&figlio=558&level=3
23 Serie Ebrei, Posizione 136, pagina file Pdf 203 e segg.

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