a cura di Anna Pizzuti
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
CAPO I
DELLA LEGGE DI GUERRA, IN GENERALE
E DELLA SUA APPLICAZIONE
(...)
(Suddito nemico)
Agli effetti di questa legge, e' considerato suddito
nemico:
1^ colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa,
possiede la nazionalitàdello Stato nemico, ancorche' possieda in pari
tempo la nazionalità di altro Stato estero;
2^ colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa , acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorche' possieda in pari tempo la nazionalita italiana o quella di altro Stato;
3^ l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico, o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalità nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico;
4^ la moglie di colui che e' considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge possieda la nazionalità italiana.
(Deroga alla disposizioni dell'articolo precedente)
Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:
1^ a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge;
2^ a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.
(...)
(Persone di nazionalità nemica)
Sotto la denominazione di persone di nazionalità nemica, questa legge comprende le persone fisiche considerate sudditi nemici a norma dell'articolo 3 e le persone giuridiche considerate di nazionalità nemica a norma dell'articolo 5.
(Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalità nemica)
Con decreto Reale su proposta del Duce del fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri, puo'
essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di
persone che, sebbene non comprese tra quelle indicate nell'articolo 3 di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalità dello
Stato nemico.
Con provvedimento del Duce del fascismo, Capo del Governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate negli articoli 3 e 5.
TITOLO II
CAPO VI
DEI FERITI, MALATI E PRIGIONIERI DI GUERRA
Sezione 2^
Dei prigionieri di guerra e del loro trattamento
(Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra)
I prigionieri di guerra sono trattati in conformita' delle convenzioni internazionali.
Come decreto Reale, possono essere emanate norme per l'applicazione delle suddette convenzioni, salve le disposizioni di questa sezione e quelle della legge penale di guerra.
Con provvedimento dei Duce, sono emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di soccorso e di informazioni per i prigionieri di guerra e per i rapporti dei prigionieri con l'estero.
(Applicazione delle Convenzioni a condizione di reciprocita')
Con decreto Reale, puo' essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocita' delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.
TITOLO V
Del trattamento delle persone di nazionalità nemica e dei beni
nemici, e dei rapporti economici con il nemico
CAPO I
DEL TRATTAMENTO DELLE PERSONE DI NAZIONALITA' NEMICA
NEL TERRITORIO DELLO STATO
Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica
Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva.
Qualora una persona di nazionalità nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.
(Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra)
I sudditi nemici non possono, in alcun caso, ancorche' abbiano servito alle dipendenze dello Stato prima dell'inizio della guerra, essere costretti ad arruolarsi nelle forze armate dello Stato, o cumunque a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra.
La disposizione precedente non si applica, se ricorre alcuno dei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 37.
(Divieto di entrata nel territorio dello Stato)
E' vietato ai sudditi nemici di entrare nel territorio dello Stato, senza autorizzazione del Ministero dell'interno.
(Divieto di uscita dal territorio dello Stato)
E' vietato ai sudditi nemici, ce si trovano nel territorio dello Stato di uscirne, senza autorizzazione del Ministero dell'interno.
(Internamento)
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, puo' disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato.
(Espulsione)
Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.
(Divieto od obbligo di soggiorno)
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, puo' vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in località determinate.
La stessa facoltà puo' essere esercitata anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata località, compresa nel territorio della sua provincia.
Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
(Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici)
Nell'esercizio dei poteri conferiti dagli articoli 282 a 286, deve tenersi conto delle ragioni di umanità e delle particolari condizioni personali e familiari, che ricorrano a favore del suddito nemico, e, specialmente, della tarda età, dello stato di salute e della circostanza che i figli prestino servizio militare nelle forze armate dello Stato.
(Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici)
Oltreche' nei casi preveduti dagli articoli 284 e 285, il suddito nemico puo' essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.
(Trattamento dei sudditi nemici internati)
Il trattamento dei sudditi nemici internati e' stabilito con decreto del Duce, intesi i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.
In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 106.
(Inammissibilità di ricorso)
Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non e' ammesso ricorso giurisdizionale, ne' ricorso straordinario al Re.