16 maggio 1940 (minuta)
Ministero dell'Interno a Prefetti Regno e Questore Roma
Nel richiamare le disposizioni impartite con la circolare telegrafica n.43427/443 in data 31 agosto 1939, si prega di rivedere accuratamente e scrupolosamente la posizione di tutti gli stranieri residenti nelle rispettive giurisdizioni, comunicando (Ministero) le variazioni che hanno subito gli elenchi (già) trasmessi in precedenza (et) e specificando con esattezza (previ accordi con comando C.S.) quanti (dei detti stranieri) degli stranieri residenti nella giurisdizione in caso di guerra è ritenuto opportuno:
- che possono rimanere nella loro sede di abituale residenza
- che vengano (debbono essere) allontanati dal regno
- che siano (debbono essere) internati in determinate località (lontano dalle loro residenze)
- che (è necessario che) vengano inviati in campo di concentramento.
Con l’occasione si dispone che, in caso di guerra, gli stranieri che entrano in Italia debbono rendere, subito e comunque non oltre le 24 ore, la dichiarazione di soggiorno, che deve essere sempre ripetuta, entro lo stesso limite di tempo, negli eventuali successivi spostamenti nel Regno.
Si dispone inoltre che a tutti gli ebrei stranieri ed a tutti i sudditi appartenenti a stati nemici, in caso di guerra, dovrà essere vietato in modo assoluto di allontanarsi dalla località di abituale residenza o da quella loro assegnata senza speciale preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Polizia competente per giurisdizione.
Nel richiamare in proposito la particolare attenzione delle EE.VV. si avverte che la revisione degli stranieri residenti nelle rispettive giurisdizioni deve essere eseguita con la massima diligenza, tenendo presente che gli elenchi di variazione, nonché l’entità numerica degli stranieri indicati alle lettere a), b), c) della presente circolare, debbono essere fatti pervenire al Ministero al più presto possibile.
Pel Ministro /Bocchini
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59
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20 maggio 1940 (testo definitivo)
Eccellenze i prefetti del Regno e questore di Roma / Ministero degli affari Esteri / Ministero della guerra — S.I.M. / Ministero della marina / Ministero aereonautica
Nel richiamare disposizioni impartite con circolare telegrafica n.43427/443 in data 31 agosto 1939, si prega di rivedere accuratamente posizione stranieri residenti rispettive giurisdizioni, comunicando Ministero variazioni che hanno subito elenchi già trasmessi et specificando con esattezza previ accordi con comando C.S. quanti dei detti stranieri in caso di guerra:
- Possono rimanere abituale residenza
- Debbono essere allontanati regno
- Debbono essere internati in determinate località lontano dalle loro residenze
- È necessario che vengano inviati in campo di concentramento.
Questo ultimo provvedimento dovrebbe essere limitato ai casi di reale pericolosità potendo, nei casi meno gravi, essere sufficiente l’internamento in comuni interni dove stranieri possano essere convenientemente vigilati.
Elenchi variazioni nei quali dovranno essere naturalmente compresi ebrei stranieri che sono riusciti a venire nel regno nonché entità numerica stranieri di cui ai numeri suindicati dovranno pervenire ministero entro corrente mese.
Pel Ministro Carmine Senise
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59
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