a cura di Anna Pizzuti
In questa pagina ed in quella successiva, ancora esempi di circolari, note, scambi, questa volta immediatamente successivi alla promulgazione del decreto di espulsione. Da notare le contraddizioni esistenti tra i provvedimenti emanati da autorità diverse, ma anche tra quelli emanati dalla stessa autorità, di fronte all'impossibilità, che iniziava ad essere percepita e che poi divenne reale, di attuare il decreto stesso. I riferimenti archivistici sono: ACS, A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) bb 2,3 e ACS, Demorazza, affari generali,b 6
9 settembre - Ministero Affari Esteri a Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, circolare 0008: comunica che gli studenti stranieri ebrei che abbiano iniziato gli studi e sono regolarmente iscritti nell’anno accademico 37-38 sono autorizzati a rimanere nel regno per proseguire gli studi fino al conseguimento della laurea
11 settembre- Ministero dell'Interno: fonogramma in arrivo da Ministero Affari Esteri a Direzione Affari Generali e Riservati: La legazione ungherese ha fatto presente che sarebbero stati respinti alla frontiera cittadini ungheresi di razza ebraica e desidera conoscere esito disposizioni in tal senso. (appunto: nulla dalla frontiera)
12 settembre - Ministero dell'Interno: appunto per telegramma in cui si ordina ai prefetti del regno di trasmettere con massima rapidità elenchi di stranieri di razza ebraica residenti dal 1 – 1 -19 e di stranieri che abbiano acquistato cittadinanza italiana posteriormente. Dagli elenchi debbono risultare le generalità complete, la professione, la nazione da cui provengono, il documento di riconoscimento di cui sono in possesso, la validità, la causa per cui sono emigrati nel regno.
17 settembre - appunto del Ministero dell'Interno n. 443/77838: Divieto di permanenza e soggiorno, ripristino visto per tutti. Dubbio: ritiro passaporto italiano o no? Se sì, l’elenco nominativo deve essere consegnato ai consolati per far rifiutare il rimpatrio.
21 settembre - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a Ministero dell'Interno e Demorazza - Oggetto viaggi in Italia a scopo di cura: Sua eccellenza il capo del governo si è manifestata nel senso di inibire a tutti gli stranieri di razza ebraica non solo l’ingresso e il soggiorno, ma anche il transito nel regno. Il provvedimento, però, non è stato ancora adottato essendosi mosso quesito a sua eccellenza circa l’opportunità di istituire un visto consolare. Dai passaporti degli stranieri riesce difficile stabilire la’appartenenza alla razza ebraica. Appunto a matita: come di rito, se ne parlerà dopo che …. Provveduto a seguito di un promemoria riassuntivo redatto da SE
22 settembre - Ministero
dell'Interno, Demorazza a Direzione
Generale di Pubblica Sicurezza - Oggetto: censimento ebrei stranieri
Gli ebrei stranieri dovranno lasciare il regno; poiché risultano censiti il
22 agosto, si prega la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza di
comunicare nomi di quelli che hanno lasciato o lasceranno l’Italia, "per
depennarli dallo schedario degli israeliti"
2 ottobre - Ministero dell'Interno a Ministero Affari Esteri: Giusta superiori disposizioni gli ebrei polacchi possono entrare nel regno per cura e soggiorno turistico e permanervi per tutta la durata della cura e del soggiorno turistico. Vigilare che, una volta esaurito lo scopo, lascino il regno.
3 ottobre - da Ministero dell'Interno – Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a Polizia di frontiera - Oggetto: passeggeri ebrei austriaci o germanici o apolidi:Da parte dello scrivente nulla osta acchè gli ebrei austriaci, germanici o apolidi siano autorizzati a recarsi a Trieste e fermarvisi una o due settimane per ritirere il certificato originale di immigrazione, semprechè non vi siano motivi in contrario da parte del Ministero Affari Esteri e purchè si abbia la sicurezza che gli stranieri di cui trattasi abbiano la possibilità di ritirare il certificato sopraccitato e di ritornare in Palestina. Sarebbe quindi opportuno che si accertasse se le autorità palestinesi subordinino la permanenza stabile degli ebrei al possesso di un certificato regolare di immigrazione da ritirare a Trieste o non sia invece un pretesto per liberarsene. Si resta in attesa di riferimento. Il direttore capo divisione
20 ottobre - Appunto Direzione Generale di Pubblica Sicurezza: divieto di ingresso nel regno per tutti gli ebrei stranieri, anche per il semplice soggiorno concesso per due o tre mesi
27 ottobre - Riservatissima, urgente raccomandata da Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati a Prefetti e divisione polizia di frontiera - Oggetto: ebrei stranieri. " Giusta quanto prescrive l'art.1 del Regio decreto 7 settembre, gli stranieri di razza ebraica non possono fissare stabile dimora nel regno. Tale disposizione non vieta, però, agli stranieri di razza ebraica di recarsi nel regno e di fermarvisi temporaneamente, per ragioni di turismo, diporto e cura ed affari. Gli uffici ai quali, sia all'atto della dichiarazione di soggiorno che successivamente venisse a risultare l'appartenenza dello straniero alla razza ebraica, avranno pertanto cura di apporre sulla ricevuta della dichiarazione di soggiorno il termine entro il quale lo straniero ebreo dovrà lasciare l'Italia, termine che potrà variare a seconda degli scopi della venuta nel regno, dei mezzi di cui lo straniero dispone, della validità dei biglietti a riduzione, e dei documenti di identificazione e che comunque non dovrà superare i tre mesi. E' superfluo avvertire che tali accertamenti dovranno essere eseguiti con tatto e riservatezza, al fine di non arrecare pregiudizi al movimento turistico. Per quanto si riferisce agli stranieri di razza ebraica residenti nel regno posteriormente al 1 gennaio 1919 l'articolo 4 del citato decreto legge stabilisce che essi debbano lasciare l'Italia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso e cioè entro il 12 marzo 39. Al fine di dare agli stranieri la possibilità di lasciare il territorio nazionale, si dispone quanto segue:
1) gli ebrei
stranieri venuti nel regno dopo il 1 gennaio 1919 che abbiano conseguito
cittadinanza italiana dopo tale data e l'abbiano poi perduta in
conseguenza dell'anzidetto dl, possono servirsi, per lasciare l'Italia,
del passaporto italiano di cui eventualmente siano in possesso e del
quale potrà essere fatta anche la rinnovazione, ove sia per scadere e se
del caso l'estensione ai loro familiari. Quelli che invece, pur
trovandosi nella condizione di cui sopra, siano sprovvisti di passaporto
italiano, possono ottenere un certificato di identità personale
(passaporto nansen) avanzando all'uopo, per tramite di ufficio, regolare
domanda a questo ministero (div. frontiera) che ne curerà il rilascio.
2) Gli ebrei stranieri che, in forza del dl suddetto, debbono lasciare
il territorio del regno e siano sprovvisti di qualsiasi titolo di
identificazione valido, possono ottener eun certificato di identifità
personale (passaporto nansen) seguendo la progedura di cuial n1 secondo
periodo. Gli stranieri di razza ebraica di cui ai n. 1 e 2, una volta
usciti dal regno, dovranno essere iscritti nella rubrica di frontiera
per il respingimento a cura delle prefetture interessate, le quali
provvederanno inoltre ad inviare l'elenco nominativo dei suddetti al
ministero.
Possono restare nel regno:
a) gli ebrei residenti in Italia in epoca anteriore al 1 gennaio 1919, anche se abbiano conseguita e successivamente perduta la cittadinanza italiana in esecuzione del rd 7-9
b) gli stranieri che abbiano contratto
matrimonio con una italiana di razza ariana anterirmente al ! ottobre
1938
c) gli ebrei stranieri che abbiano compiuto il 65 anno di età entro il
12 marzo 39
In esecuzione dell'art 2 del surripetuto decreto legge e della
deliberazione presa dal gran consiglio del fascismo il 6 - 10, si
ricorda che, agli effetti di legge, è da considerarsi di razza ebraica:
1) colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche s eprofessi religione diversa da quela
ebraica
2) colui che è nato da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera
3) colui che, pur essendo nato da matrimonio misto, professa la
religione ebraica. Nel richiamare la particolare attenzione delle eell
per la esatta esecuzione delle disposizioni di cui sopra, si prega di
fornir eun cenno di assicurazione (pel min. Arturo Bocchini)
27 ottobre - Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - Riservata - Oggetto: stranieri di razza ebraica - In relazione alla lettera n. 240000.4.d del 17 corrente, si comunica che gli stranieri di razza ebraica possono transitare per l'Italia e fermarvisi temporaneamente per ragioni di turismo, diporto, cura ed affari. Gli stranieri di cui trattasi sono tenuti, entro tre giorni dal loro ingresso nel regno, a rendere la dichiarazione di soggiorno, a norma dell'art.142 TU leggi di ps. Gli uffici di pubblica sicurezza indicheranno, di volta in volta, agli stranieri di razza ebraica che rendono dichiarazioni di soggiorno, il termine entro il quale dovranno lasciare l'Italia, termine che potrà variare a seconda degli scopi della loro venuta nel regno, dei mezzi di cui dispongono e della validità dei biglietti a riduzione e dei documenti di identificazione e che, comunque, non potrà superare i tre mesi. Per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza degli stranieri di razza ebraica nelle colonie italiane, sarebbe opportuno che venissero in proposito richieste notizie al MAO. (Senise)
29 ottobre - Riservata del Ministero degli Esteri a Bastianini c.n.00011 - Oggetto: visto ingresso stranieri e apolidi: I regi rappresentanti all’estero sono tenuti a specificare se il titolare del documento sia ariano o meno A 16 b.1
29 ottobre - Non si autorizzano ingressi di cittadini tedeschi, a meno che questi non provino di essere autorizzati a tornare nei paesi d’origine
8 novembre – Direzione Generale di Pubblica Sicurezza-Direzione Affari Generali e Riservati: richiesta elenchi ebrei stranieri nella quale si precisa che quelli che sono diventati cittadini italiani in seguito a trattati "non sembra debbano considerarsi essere venuti in Italia dopo il 1-1-1919)
18 novembre - Ministero
dell'Interno, Direzione Affari Generali e Riservati alla DEMORAZZA -
Oggetto: Censimento ebrei stranieri
In riferimento alla ministeriale del 22-9-38, invia esemplari rubriche
speciali contenenti i nomi degli ebrei stranieri
5 dicembre - Appunto Ministero dell'Interno: Nell’ottobre scorso venne disposto che gli ebrei stranieri, interessati dal decreto, potessero servirsi del passaporto italiano (rinnovabile ed estendibile ai familiari), se ne risultavano in possesso. Fu altresì disposto che gli sprovvisti potessero chiedere il rilascio di un documento personale (passaporto Nansen) Ma riesce difficile uscire dal regno con tale documento. Per i possessori del visto, si propone di rilasciare passaporti italiani.
Dicembre - Demorazza - appunto per il sottosegretario di Stato: Dalle disposizioni emanate dall'on. Direzione Generale di Pubblica Sicurezza per l'attuazione del Regio decreto 7-9-38, n. 1381, il cui contenuto è stato ora trasfuso nel Regio decreto legge 17-11-38,sulla difesa della razza italiana, si rileva che gli ebrei stranieri i quali dovranno lasciare l'Italia entro il 12 - 3 - 39 saranno iscritti, nell'atto del loro allontanamento dal regno, nella rubrica di frontiera per il respingimento qualora intendessero rientrare in Italia. Sembra che tale trattamento sia in contrasto nei confronti di quello fatto agli ebrei stranieri che non abbiano avuto mai residenza in Italia, ai quali è consentito soggiornare temporaneamente nel regno, per ragioni turistiche, di cura o di affari, fino ad un periodo di sei mesi. Questa Direzione Generale riterrebbe pertanto che eguale trattamento debba essere fatto agli ebrei stranieri ai quali si applichi l'art. 24 del RD 17-11, anche per dar loro la possibilità, ritornando temporaneamente in Italia, di condurre a termine- secondo le norme che saranno emanate - la cessione o liquidazione delle proprie aziende nel modo più conforme agli interessi dell'economia nazionale.