Norme collegate

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione


REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, n. 773 (GU n. 146 del 26/06/1931)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.146 DEL 26 GIUGNO 1931)
 

TITOLO V. DEGLI STRANIERI.

CAPO I. DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

 

ART. 142. (ART. 143 T. U. 1926).

  GLI STRANIERI HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARSI, ENTRO TRE GIORNI DAL LORO INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO, ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DEL LUOGO OVE SI TROVANO, PER DARE CONTEZZA DI SÈ E FARE LA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO.

  LO STESSO OBBLIGO SPETTA AGLI STRANIERI, OGNI QUAL VOLTA TRASFERISCONO LA LORO RESIDENZA DA UNO AD ALTRO COMUNE DELLO STATO.

  GLI STRANIERI DI PASSAGGIO, CHE SI TRATTENGONO PER DIPORTO NEL TERRITORIO DELLO STATO, PER UN TEMPO NON SUPERIORE A DUE MESI, DEVONO FARE SOLTANTO LA PRIMA DICHIARAZIONE D'INGRESSO.

 

ART. 143. (ART. 144 T. U. 1926).

  NEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DI QUESTA LEGGE SONO DETERMINATI I CASI NEI QUALI GLI STRANIERI POSSONO ESSERE DISPENSATI DALL'OBBLIGO DI PRESENTARSI PERSONALMENTE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

 

ART. 144. (ART. 145 T. U. 1926).

  L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA HA FACOLTÀ DI INVITARE, IN OGNI TEMPO, LO STRANIERO AD ESIBIRE I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DI CUI È PROVVISTO, E A DARE CONTEZZA DI SÈ.

  QUALORA SIAVI MOTIVO DI DUBITARE DELLA IDENTITÀ PERSONALE DELLO STRANIERO, QUESTI PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A RILIEVI SEGNALETICI.

 

ART. 145. (ART. 146 T. U. 1926).

  CHIUNQUE ASSUME ALLA SUA DIPENDENZA, PER QUALSIASI CAUSA, UNO STRANIERO, È TENUTO A COMUNICARNE, ENTRO CINQUE GIORNI DA QUELLO DELL'ASSUNZIONE, ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, LE GENERALITÀ, SPECIFICANDO A QUALE SERVIZIO LO STRANIERO È ADIBITO.

  DEVE, ALTRESÌ, COMUNICARE, ENTRO VENTIQUATTRO ORE, ALL'AUTORITÀ PREDETTA, LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA, L'ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO E IL LUOGO VERSO CUI SI È DIRETTO.

  QUANDO L'ASSUNTORE È UN ENTE COLLETTIVO, L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE SPETTA A CHI NE HA LA RAPPRESENTANZA; O, SE SI TRATTA DI PROVINCIE O COMUNI, L'OBBLIGO SPETTA ALTRESÌ AL SEGRETARIO O A CHI NE FA LE VECI.

 

ART. 146. (ART. 147 T. U. 1926).

  L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE NON DISPENSA I SINGOLI STRANIERI DALL'OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 142.

 

ART. 147. (ART. 148 T. U. 1926).

  CHIUNQUE, PER QUALSIASI TITOLO, CEDE A STRANIERI LA PROPRIETÀ O IL GODIMENTO DI BENI IMMOBILI, RUSTICI O URBANI, POSTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, È TENUTO A DARNE AVVISO PER ISCRITTO ALL'AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA, NEL TERMINE DI GIORNI DIECI, INDICANDO LE PRECISE GENERALITÀ DEGLI STRANIERI E SOMMARIAMENTE IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI CESSIONE.

 

ART. 148. (ART. 149 T. U. 1926).

  SALVO QUANTO È STABILITO NELLE LEGGI MILITARI, IL PREFETTO PUÒ VIETARE AGLI STRANIERI IL SOGGIORNO IN COMUNI O IN LOCALITÀ CHE COMUNQUE INTERESSANO LA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

  TALE DIVIETO È COMUNICATO AGLI STRANIERI PER MEZZO DELLA AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA O COL MEZZO DI PUBBLICI AVVISI.

  GLI STRANIERI, CHE TRASGREDISCONO AL DIVIETO, POSSONO ESSERE ALLONTANATI PER MEZZO DELLA FORZA PUBBLICA.

 

ART. 149. (ART. 150 T. U. 1926).

  LE DISPOSIZIONI DI QUESTO CAPO NON SI APPLICANO AI COMPONENTI DEL SACRO COLLEGIO E DEL CORPO DIPLOMATICO E CONSOLARE.

 

CAPO II. DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL REGNO.

 

ART. 150. (ART. 151 T. U. 1926).

  SALVO QUANTO È STABILITO DAL CODICE PENALE, GLI STRANIERI CONDANNATI PER DELITTO POSSONO ESSERE ESPULSI DAL REGNO E ACCOMPAGNATI ALLA FRONTIERA.

  IL MINISTRO DELL'INTERNO, PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, PUÒ DISPORRE L'ESPULSIONE E L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DELLO STRANIERO DI PASSAGGIO O RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO.

  LE PREDETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AGLI ITALIANI NON REGNICOLI.

  POSSONO ALTRESÌ ESSERE ESPULSI GLI STRANIERI DENUNZIATI PER CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO PRECEDENTE.

  L'ESPULSIONE PER MOTIVO DI ORDINE PUBBLICO, PREVEDUTA DAL PRIMO CAPOVERSO DI QUESTO ARTICOLO, È PRONUNCIATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E CON L'ASSENSO DEL CAPO DEL GOVERNO.

 

ART. 151. (ART. 152 T. U. 1926).

  LO STRANIERO ESPULSO A NORMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE NON PUÒ RIENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO, SENZA UNA SPECIALE AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

  NEL CASO DI TRASGRESSIONE È PUNITO CON L'ARRESTO DA DUE MESI A SEI.

  SCONTATA LA PENA, LO STRANIERO È NUOVAMENTE ESPULSO.

 

ART. 152. (ART. 153 T. U. 1926).

  I PREFETTI DELLE PROVINCIE DI CONFINE POSSONO, PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, ALLONTANARE, MEDIANTE FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO, DAI COMUNI DI FRONTIERA, NEL CASO DI URGENZA, RIFERENDONE AL MINISTRO, GLI STRANIERI DI CUI ALL'ART. 150 E RESPINGERE DALLA FRONTIERA GLI STRANIERI CHE NON SAPPIANO DARE CONTEZZA DI SÈ O SIANO SPROVVISTI DI MEZZI.

  PER GLI STESSI MOTIVI, I PREFETTI HANNO FACOLTÀ DI AVVIARE ALLA FRONTIERA, MEDIANTE FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO, GLI STRANIERI CHE SI TROVANO NELLE RISPETTIVE PROVINCIE.

  GLI STRANIERI MUNITI DI FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO NON POSSONO ALLONTANARSI DALL'ITINERARIO AD ESSI TRACCIATO. QUALORA SE NE ALLONTANINO, SONO ARRESTATI E PUNITI CON L'ARRESTO DA UNO A SEI MESI.

  SCONTATA LA PENA, SONO TRADOTTI ALLA FRONTIERA.

VEDI ANCHE LEGGE ITALIANA DI GUERRA