a cura di Anna Pizzuti
392. Regio decreto legge 20 gennaio 1944 n. 25. Disposizioni per la reintegrazionenei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati dl razza ebraica e o considerati di razza ebraica.
Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 9 febbraio 1944 n. 5 serie speciale, è entrato in vigore il 9 febbraio 1944, ed è stato convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 (pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82).
Vittorio Emanuele III, per grazia di
Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia
Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 202, 342, 348, 404 del codice civile;
Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/b;
Visto il regio decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/b;
Ritenuta la urgente ed assoluta
necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani
appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi
sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico
infondatamente volto alla difesa della razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del governo, di intesa con il sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
1. Sono
abrogati i seguenti regi decreti legge e le seguenti leggi:
(omissis)
legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei
dal campo dello spettacolo;(omissis)
2. Sono
nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in
dipendenza dell’art. 3 del regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, e
23 del regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728. Coloro ai quali sia
stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle
disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.
3. Le
annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile
ed in quelli della popolazione sono da considerarsi mai esistenti. Nel
rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati
anagrafici, tali annotazioni non dovranno mal essere riprodotte, salvo che
per espressa richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a specifica
autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell’interessato.
8. Il Capo
del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri
per la grazia e la giustizia e per le finanze, le norme complementari,
integrative e regolamentari per l’attuazione del presente decreto che entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in
legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge. (in www.ubertazzi.it )
R. Prefettura di Teramo - Al ministero
dell'Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Div. Affari
Generali - sez.3^ - Roma 9 agosto 1944
Oggetto: Ex confinati ed ex internati politici - Restituzione alle sedi di
provenienza
Con circolare n°443/32422 del 16/07/1945 codesto ministero ha disposto che
le persone in oggetto debbano essere restituite alle sedi di provenienza,
salvo il caso che intendano stabilirsi definitivamente nelle residenze
attuali. la maggioranza degli ex internati è costituita da ebrei stranieri
che, all'atto del loro fermo, si trovavano temporaneamente in Italia per
proseguire verso altri paesi, mentre gli slavi ancora qui residenti, sono
stati portati in Italia dal paese d'origine. Ciò stante, si prega codesto
ministero di impartire istruzioni circa il centro di smistamento ove debbano
essere avviati i predetti stranieri. Il Prefetto
in ACS, MI, Dgps, Dagr, Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) B.53
Ministero dell’Interno, Direzione
generale della ps Roma 14 agosto 1944
Alle loro eccellenze i prefetti dell’Italia liberata e, per conoscenza alle
LLEE gli alti commissari per la Sicilia e la Sardegna.
Oggetto: sussidio ex confinati o ex internati politici.
Facendo seguito al telegramma n. 441/010560 del 14 aprile u.s. si comunica che il ministero, allo scopo di rendere uniforme il trattamento di soccorso agli ex confinati o agli ex internati politici,connazionali o di altre nazionalità, che in dipendenza dei noti eventi siano venuti a trovarsi nell’impossibilità di raggiungere la propria residenza, di adeguare tale soccorso al maggior costo della vita, dispone che, con decorrenza 1° aprile u.s.la misura del sussidio per le cennate categorie resta fissata in L. 30 agli ex internati o confinati politici- capi di famiglia non conviventi in comunità e di 20 per ciascun altro membro della famiglia a carico, coabitante col capofamiglia. L.25 agli ex confinati o internati politici, capi di famiglia e L. 15 per ciascun altro membro della famiglia a carico, che vivono in comunità nei campi appositamente allestiti dalle autorità alleate. Resta abolita l’indennità di alloggio di L. 50. Al trattamento di sussidio devono, beninteso, essere ammessi solo gli ex confinati o internati politici prosciolti per gli avvenimenti successivi al 25 luglio u.s. od impossibilitati a riportarsi al proprio domicilio e non tutti gli altri che siano in passato soggetti al provvedimento di internamento o di confino politico e lo abbiano ultimato e ne siano stati prosciolti (e siano tornati?) alla loro sede di residenza o dei loro affari. Per i connazionali la predetta concessione dovrà essere subordinata alle condizioni di assoluta indigenza, mentre per gli altri appartenenti alle altre nazionalità il sussidio dovrà essere corrisposto anche quando non ricorrano le condizioni di assoluta indigenza, e ciò fino a quando gli assistiti stessi non siano in grado di raggiungere la propria residenza o riprendere le loro normali occupazioni. (….) A tutti coloro che, per i noti eventi, non sia stato più corrisposto il sussidio, dal 1 settembre 1943, potranno essere corrisposti gli arretrati nella misura precedentemente stabilita di L. 9 al capofamiglia, L.5 alla moglie o congiunti maggiorenni e L. 4 ai figli ed ai congiunti minorenni, oltre l’indennità fissa mensile di alloggio di l. 50 per il capofamiglia, qualora dagli accertamenti disposti risulti in modo evidente che ne abbiano diritto. (...) Al pagamento sarà provveduto mediante gli Enti Comunali di Assistenza.ai quali potranno essere fatte delle anticipazioni, da prelevarsi dai fondi in genere. Gli ECA dovranno tenere la contabilità separata per categoria degli assistiti (ex confinati o ex internati) o per nazionalità degli stessi. Mensilmente trasmetteremo i prospetti quietanzati dei pagamenti da compilarsi anch’essi per ogni singola categoria o per nazionalità degli assistiti. (…)
Il testo completo della circolare in UCEI,AUCII , Serie legislazione, b.65B.
Prefettura di Lucca - All'ufficio interalleato per la carità e la
beneficenza - Lucca - 4 novembre 1944
Oggetto: assistenza ex internati e cittadini di razza (sic) ebraica
Come è noto il Ministero dell'Interno con circolare
14 agosto 1944 n.451/1731 ha disciplinato il nuovo trattamento economico da
farsi a decorrere dal 1° aprile 1944 ai cittadini italiani ex-confinati ed
ex internati politici che si trovano nelle condizioni di indigenza e nella
impossibilità di raggiungere la loro residenza. Pei sudditi esteri
l'assistenza va prestata anche quando non ricorrano le conddizioni di
assoluta indigenza.
Ora, in seguito alle istruzioni verbali impartite da codesto Ufficio secondo
le quali alle persone di razza (sic) ebraica che si trovano in questa
provincia e che non possono ancora raggiungere la loro residenza, persone
indicate in apposito elenco, deve essere fatto il trattamento previsto per
gli ex internati dalla circolare suindicata, anche se non consti che sia
avvenuto realmente il loro internamento, questa Prefettura ha iniziato gli
atti per dare corso alle istruzioni stesse (...) Il Prefetto
in ACS, MI, Dgps, Dagr, Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) b.52