Sull'ordine di arresto del 15 giugno

Di seguito lo scambio di pareri avvenuto, tra maggio e giugno del 1940, all'interno dei vari ministeri, in merito ai provvedimenti da prendere (o già presi) contro gli ebrei stranieri residenti in Italia. A rivolgersi alle varie istanze è il Ministero dell'interno.

26 maggio 1940 Ministero dell’interno - Direzione generale della P.S.

Al Ministero degli Esteri – A.G.IV^
Al Ministero della Guerra – C.S.M.S.I.
All’ufficio di Stato Maggiore R.Marina (Servizio I.S.)
Al Ministro dell’Aereonautica – Gabinetto (S.I.S.)
Al Capo della Polizia

Come è noto l’articolo 284 della legge di Guerra prescive che il Ministero dell’Interno con suo decreto può disporre l’internamento di sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo stato. Poiché atti di spionaggio o comunque dannosi all’interesse della patria in armi possono essere commessi anche e soprattutto da stranieri di nazionalità non nemica è necessario estendere detta facoltà a tutti gli stranieri di qualsiasi nazionalità ritenuti pericolosi.(…..) A parere di questo Ministero gli ebrei stranieri residenti in Italia e specialmente quelli che vi sono venuti con pretesti, inganno e mezzi illeciti, dovrebbero essere considerati appartenenti a Stati nemici, criterio che, a quanto risulta, viene seguito in Germania. Inoltre il termine per la dichiarazione di soggiorno di cui all’art. 142 del Testo Unico delle leggi di P.S. dovrebbe essere abbreviato da tre a un giorno. Ciò premesso si prega di far conoscere il proprio avviso su quanto innanzi (…) Si prega inoltre i Ministeri militari (….) di far conoscere in quali località del Regno si ritenga opportuno allontanare gli appartenenti a Stati nemici e gli ebrei stranieri, avvertendo che, come risulta dall’unito prospetto, il numero più rilevante di ebrei stranieri venuti in Italia recentemente, a scopo di transito e fermatisi abusivamente, risiede a Milano, Genova, Trieste, Roma, Fiume, Torino.

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59

Le risposte:

26 maggio 1940 - Ministero dell’aereonautica

30 maggio 1940 - Il capo della Polizia

3 giugno 1940  - Ufficio di Stato maggiore della Regia Marina

15 giugno 1940 Ministero degli Affari Esteri













26 maggio 1940 SEGRETO Ministero dell’aereonautica

a Ministero dell’Interno – Direzione Generale della P.S. – A.G.R. – Sez III
a Ministero degli Esteri – A.G.IV^
a Ministero Guerra – S.I.M. – C.S.M.S.
a Ufficio S.M. Regia Marina –I.S.

Oggetto: provvedimenti da adottare a carico di stranieri in caso di guerra

Si conviene sulla necessità di estendere la facoltà conferita al Ministero dell’Interno dall’art. 284 della Legge di  guerra anche per gli stranieri di qualsiasi nazionalità ritenuti pericolosi, aggiungendo però: “e per i quali non fosse assolutamente possibile o consigliabile il provvedimento di rimpatrio” (…) Nessuna obiezione circa  i criteri riguardanti il trattamento degli ebrei stranieri e per ciò che si riferisce all’abbreviazione dei termini per la dichiarazione di soggiorno. In merito all’organizzazione dei campi di concentramento, questo Ministero si rimette a quanto cotesto stabilirà di concerto con quello della guerra (…)
Infine si riterrebbe opportuno che gli appartenenti a Stati nemici e gli ebrei stranieri fossero esclusi da tutta la parte centro-settentrionale del Regno, dalla Sicilia e dalla Sardegna, avviandoli in località non litoranee dell’Abruzzo e Molise, della Lucania e della Calabria. D’ordine Il Capo di Gabinetto

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59

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30.05.1940 Ministero dell’Interno

Al Gabinetto dell’Eccellenza il Ministro

Oggetto: schema di legge che approva alcune aggiunte e varianti ai testi delle leggi di guerra e di neutralità

Nel restituire l’unito schema di legge, si comunica che lo scrivente non ha osservazioni da fare circa le aggiunte e le varianti proposte ai testi delle leggi di guerra e di neutralità. Si propone però che l’art.284 dei citati testi sia modificato come appresso: “Il Ministero dell’Interno, con suo decreto, può altresì disporre l’internamento degli stranieri di qualsiasi nazionalità che svolgano attività dannosa per lo Stato” (…) Il capo della Polizia

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59

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3 giugno 1940 Ufficio di Stato maggiore della Regia Marina

Al Ministero dell’Interno Direz. Gener. Della P.S. – Divisione A.G.R.
Al Ministero della Guerra – C.S.M.S.I.
Al Ministro dell’Aereonautica – Gabinetto (S.I.S.)

Argomento: provvedimenti da adottare a carico di stranieri in caso di guerra

Riferimento foglio n.443/64545 in data 26 maggio p.p.

  1. Questo U.S.M.  esprime il parere che convenga estendere il provvedimento di internamento previsto per i sudditi nemici atti a portare le armi, anche a tutti gli stranieri di qualsiasi nazionalità che, essendo ritenuti pericolosi, non fosse possibile espellere dal Regno (…)
    Si aderisce al criterio di abbreviare il termine prescritto per la dichiarazione di soggiorno

  2. (…)
  3. E’ opportuno allontanare i sudditi degli Stati nemici e gli ebrei stranieri da tutte le località costiere e particolarmente dalle isole, trasferendoli in zone interne dell’Italia Centrale e Meridionale. D’ordine L’Ammiraglio di squadra Sottocapo di Stato Maggiore
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59

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15 giugno 1940 Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale “A.G.”Uff.IV°
Al Ministero dell’Interno Direz. Gener. Della P.S. – Divisione A.G.R.

Oggetto: trattamento degli stranieri in caso di guerra

In riferimento al telespresso del 26 maggio n.1/6545/443 Sez-III si ha il pregio di comunicare quanto segue: (….)
d) Ebrei: per gli ebrei che abbiano o abbiano avuto la cittadinanza di uno Stato belligerante, compresi gli ebrei tedeschi o quelli di uno Stato caduto di fatto in potere della Germania, si riterrebbe utile disporre in via di massima o il loro internamento o il loro concentramento in appositi campi a seconda che si tratti di individui sospetti o pericolosi, senza pregiudizio per gli altri dell’obbligo della residenza obbligatoria in località determinate, salvo ovviamente le dovute eccezioni.

Per quanto si riferisce, invece, agli ebrei che abbiano la cittadinanza di Stati neutrali sarebbe utile procedere, di preferenza, al loro allontanamento dal Regno, qualora ciò sia possibile o al loro internamento o concentramento ove ricorrano gli estremi e salvo, anche in questo caso, le dovute eccezioni.

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59

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