a cura di Anna Pizzuti
Di seguito lo scambio di pareri avvenuto, tra maggio e giugno del 1940, all'interno dei vari ministeri, in merito ai provvedimenti da prendere (o già presi) contro gli ebrei stranieri residenti in Italia. A rivolgersi alle varie istanze è il Ministero dell'interno.
26 maggio 1940 Ministero dell’interno - Direzione generale della P.S.
Al Ministero degli Esteri – A.G.IV^
Al Ministero della Guerra – C.S.M.S.I.
All’ufficio di Stato Maggiore R.Marina (Servizio I.S.)
Al Ministro dell’Aereonautica – Gabinetto (S.I.S.)
Al Capo della Polizia
Come è noto l’articolo 284 della legge di Guerra prescive che il Ministero dell’Interno con suo decreto può disporre l’internamento di sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo stato. Poiché atti di spionaggio o comunque dannosi all’interesse della patria in armi possono essere commessi anche e soprattutto da stranieri di nazionalità non nemica è necessario estendere detta facoltà a tutti gli stranieri di qualsiasi nazionalità ritenuti pericolosi.(…..) A parere di questo Ministero gli ebrei stranieri residenti in Italia e specialmente quelli che vi sono venuti con pretesti, inganno e mezzi illeciti, dovrebbero essere considerati appartenenti a Stati nemici, criterio che, a quanto risulta, viene seguito in Germania. Inoltre il termine per la dichiarazione di soggiorno di cui all’art. 142 del Testo Unico delle leggi di P.S. dovrebbe essere abbreviato da tre a un giorno. Ciò premesso si prega di far conoscere il proprio avviso su quanto innanzi (…) Si prega inoltre i Ministeri militari (….) di far conoscere in quali località del Regno si ritenga opportuno allontanare gli appartenenti a Stati nemici e gli ebrei stranieri, avvertendo che, come risulta dall’unito prospetto, il numero più rilevante di ebrei stranieri venuti in Italia recentemente, a scopo di transito e fermatisi abusivamente, risiede a Milano, Genova, Trieste, Roma, Fiume, Torino.
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59
Le risposte:
26 maggio 1940 - Ministero dell’aereonautica
30 maggio 1940 - Il capo della Polizia
3 giugno 1940 - Ufficio di Stato maggiore della Regia Marina
15 giugno 1940 Ministero degli Affari Esteri
26 maggio 1940 SEGRETO Ministero dell’aereonautica
a Ministero dell’Interno – Direzione Generale della P.S. – A.G.R. – Sez III
a Ministero degli Esteri – A.G.IV^
a Ministero Guerra – S.I.M. – C.S.M.S.
a Ufficio S.M. Regia Marina –I.S.
Oggetto: provvedimenti da adottare a carico di stranieri in caso di guerra
Si conviene sulla necessità di estendere la
facoltà conferita al Ministero dell’Interno dall’art. 284 della Legge di
guerra anche per gli stranieri di qualsiasi nazionalità ritenuti pericolosi,
aggiungendo però: “e per i quali non fosse assolutamente possibile o
consigliabile il provvedimento di rimpatrio” (…) Nessuna obiezione
circa i criteri riguardanti il trattamento degli ebrei stranieri e per ciò
che si riferisce all’abbreviazione dei termini per la dichiarazione di
soggiorno. In merito all’organizzazione dei campi di concentramento, questo
Ministero si rimette a quanto cotesto stabilirà di concerto con quello della
guerra (…)
Infine si riterrebbe opportuno che gli appartenenti a Stati nemici e gli
ebrei stranieri fossero esclusi da tutta la parte centro-settentrionale del
Regno, dalla Sicilia e dalla Sardegna, avviandoli in località non litoranee
dell’Abruzzo e Molise, della Lucania e della Calabria. D’ordine Il Capo di
Gabinetto
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59
30.05.1940 Ministero dell’Interno
Al Gabinetto dell’Eccellenza il Ministro
Oggetto: schema di legge che approva alcune aggiunte e varianti ai testi delle leggi di guerra e di neutralità
Nel restituire l’unito schema di legge, si comunica che lo scrivente non ha osservazioni da fare circa le aggiunte e le varianti proposte ai testi delle leggi di guerra e di neutralità. Si propone però che l’art.284 dei citati testi sia modificato come appresso: “Il Ministero dell’Interno, con suo decreto, può altresì disporre l’internamento degli stranieri di qualsiasi nazionalità che svolgano attività dannosa per lo Stato” (…) Il capo della Polizia
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59
3 giugno 1940 Ufficio di Stato maggiore della Regia Marina
Al Ministero dell’Interno Direz. Gener. Della P.S. – Divisione A.G.R.
Al Ministero della Guerra – C.S.M.S.I.
Al Ministro dell’Aereonautica – Gabinetto (S.I.S.)
Argomento: provvedimenti da adottare a carico di stranieri in caso di guerra
Riferimento foglio n.443/64545 in data 26 maggio p.p.
15 giugno 1940 Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale “A.G.”Uff.IV°
Al Ministero dell’Interno Direz. Gener. Della P.S. – Divisione A.G.R.
Oggetto: trattamento degli stranieri in caso di guerra
In riferimento al telespresso del 26 maggio
n.1/6545/443 Sez-III si ha il pregio di comunicare quanto segue: (….)
d) Ebrei: per gli ebrei che abbiano o abbiano avuto la cittadinanza di uno
Stato belligerante, compresi gli ebrei tedeschi o quelli di uno Stato caduto
di fatto in potere della Germania, si riterrebbe utile disporre in via di
massima o il loro internamento o il loro concentramento in appositi campi a
seconda che si tratti di individui sospetti o pericolosi, senza pregiudizio
per gli altri dell’obbligo della residenza obbligatoria in località
determinate, salvo ovviamente le dovute eccezioni.
Per quanto si riferisce, invece, agli ebrei che abbiano la cittadinanza di Stati neutrali sarebbe utile procedere, di preferenza, al loro allontanamento dal Regno, qualora ciò sia possibile o al loro internamento o concentramento ove ricorrano gli estremi e salvo, anche in questo caso, le dovute eccezioni.
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59