a cura di Anna Pizzuti
Rifugiati e displaced persons in Europa | Indice | Testo completo dei documenti costituivi dell'IRO |
Nel 1946 il problema creato dall'alto numero di DPs che si rifiutavano di rimpatriare si manifestò con tutte le sue implicazioni, comprese quelle economiche, considerato anche il costo del mantenimento del notevole numero di persone che dovevano necessariamente essere assistite ancora a lungo nei campi.
Contemporaneamente la divisione dell'Europa in due blocchi contrapposti, in due aree separate e ostili aumentava la differenza delle visioni sul modo in cui affrontare la questione: da una parte c'era quella dell'Unione Sovietica che aveva ottenuto negli accordi scaturiti dalla conferenza di Yalta di gestire autonomamente le operazioni di rimpatrio dei suoi cittadini, senza concedere loro alcuna possibilità di scelta, e che sosteneva che l'assistenza doveva essere fornita solo agli esuli che tornavano alle loro case. Dall'altra, quella degli alleati del blocco occidentale alcuni dei quali - in particolare gli Stati Uniti - iniziavano a formarsi la convinzione che i singoli individui dovessero essere liberi di decidere se rimpatriare o meno, e che tale scelta non dovesse pregiudicare il loro diritto all'assistenza.
In conseguenza di ciò, il governo statunitense, che forniva il 70% del bilancio dell'Unrra e buona parte dei suoi dirigenti, ri?utò di prorogarne il mandato al di là del 1947 e di erogare ulteriori ?nanziamenti.
Furono poi gli stessi Stati Uniti ad esercitare forti pressioni per la creazione - in sostituzione dell'U.N.R.R.A. - di una nuova organizzazione per i rifugiati che fosse internazionale e che si occupasse in modo completo di tutti gli aspetti del fenomeno.
E la sede più adatta a stipulare gli accordi necessari perché essa nascesse doveva essere l'ONU.
I principi sui quali nasce la nuova organizzazione estratti dai documenti costitutivi
L'atto preliminare alla nascita della nuova organizzazione fu costituito dalla risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 12 febbraio 1946.
Con essa l'Assemblea, sulla base del riconoscimento che il problema dei rifugiati e delle displaced persons di tutte le categorie rivestiva un carattere di estrema urgenza e che aveva ormai assunto una portata ed un carattere internazionale, dava mandato al Consiglio economico e sociale 1 perché: a) lo esaminasse a fondo e in tutti i suoi aspetti, b) creasse un comitato speciale incaricato dell'elaborazione di un rapporto completo sull'argomento.
La parte più significativa della risoluzione, ai fini dei nuovi interventi che si stavano preparando sono i principi di base che il Consiglio doveva tener presenti nel proprio lavoro:
ii) nessun rifugiato o displaced person che, in tutta libertà, avrà finalmente e definitivamente e dopo aver avuto piena conoscenza della situazione e delle informazioni fornite dai governi del suo paese d'origine, fatte valere ragioni soddisfacenti per non poter ritornare nel suo paese d'origine, purchè non rientri tra i criminali di guerra, i collaborazionisti e i traditori, sarà costretto a tornare nel suo paese d'origine. L'avvenire di queste persone rifugiate o spostate sarà a carico dell'organismo internazionale che potrà essere riconosciuto o creato [...] salvo che il governo del paese in cui si sono stabiliti ha concluso un accordo ai termini del quale accetta di sopperire a tutte le necessità del loro mantenimento e prendersi la responsabilità della loro protezione
iii) Il principale compito verso le displaced persons consiste nell'incoraggiarle e aiutarle in tutti i modi possibili a ritornare rapidamente nel paese d'origine. Questa assistenza può rivestire la forma di accordi bilaterali di mutua assistenza
Nei due punti successivi la risoluzione ricordava che nessuna azione intrapresa nella sua applicazione doveva ostacolare le azioni punitive nei confronti dei criminali di guerra e che i tedeschi che erano stati trasferiti in Germania da altri paesi o erano fuggiti verso altri paesi davanti alle truppe alleate non ricadevano sotto quanto stabilito dalla risoluzione stessa e la loro risistemazione sarebbe stata regolata dalle truppe di occupazione della Germania, d'accordo con i governi delle nazioni interessate.
Le linee guida sulla base delle quali si sarebbe mossa l' Organizzazione che stava per nascere sono contenute in un documento denominato Allegato 1 aggiunto al suo atto costitutivo.
L'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati (in sigla IRO) nasce ufficialmente il 12 dicembre del 1946, come emanazione delle Nazioni Unite.
Il suo carattere internazionale viene sottolineato già nel preambolo del suo Atto Costitutivo, nel quale si afferma che i governi che lo accettano, riconoscono:
- che i veri rifugiati e gli sfollati costituiscono un problema urgente di portata e carattere internazionali;
- che per quanto riguarda gli sfollati, il compito principale da svolgere è incoraggiare e assistere in ogni modo possibile il loro tempestivo rientro nel paese di origine;
- che i veri rifugiati e gli sfollati dovrebbero essere assistiti dall'azione internazionale, sia per tornare nei loro paesi di nazionalità o precedente residenza abituale, sia per trovare nuove case altrove, alle condizioni previste in questa Costituzione. 2
Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, anche i regolamenti in base ai quali l'IRO avrebbe svolto la propria azione, continuavano a ribadire che la principale opzione per il reinsediamento dei rifugiati e delle DPs ancora presenti in Europa.
La differenza rispetto all'azione svolta negli anni precedenti dall'l'U.N.R.R.A, stava in quanto stabilito dal punto C dell'allegato all'atto costitutivo e che si può leggere nei documenti contenuti nei fascicoli personali dei richiedenti assistenza: alla proposta di rimpatrio potevano essere opposte obiezioni che, in buona parte, venivano ritenute valide, per cui l'opzione, almeno sulla carta, l'opzione accettata era sempre quella dell'emigrazione.
Nell'attesa, i futuri emigranti godevano - come del resto previsto dal mandato stesso dell'Organizzazione - di cura e assistenza e di tutela giuridica e politica" rimanendo nei campi o in altre tipologie di accoglienza 3 .
Era in base al prevalere della seconda opzione che gli Stati che avevano aderito all'IRO, sarebbero stati chiamati in prima persona a collaborare al reinsediamento dei rifugiati e delle displaced persons e quindi avrebbero dovuto rivedere tutto il sistema delle loro quote di immigrazione.
Questa operazione non fu certamente facile e richiese anche molto tempo, ma, in definitiva, dette risultati abbastanza positivi.
Bisogna, tuttavia, notare come gli stessi Stati Uniti, che pure si erano battuti per il ricollocamento internazionale delle DPs, riuscirono a realizzare con difficoltà il necessario ampliamento delle quote,
come dimostrano le limitazioni contenute nelle norme approvate dal Congresso.
Un esempio lo si rinviene già nella direttiva n. 225, la prima riguardante l'immigrazione negli Stati Uniti di alcuni sfollati e rifugiati in Europa, emanata il 22 dicembre 1945.
Questa direttiva, pur costituendo una prima apertura all'aumento delle quote di dei rifugiati, nel momento in cui ordinava al Segretario di Stato di "stabilire con la massima diligenza strutture consolari presso o vicino alle aree dei centri di raccolta per sfollati e rifugiati nelle zone di occupazione americane" lasciava adito all'interpretazione che potessero chiedere di emigrare negli Stati Uniti solo coloro che in questi centri si trovavano entro i sei o sette mesi immediatamente successivi alla fine della guerra e non tutti quelli che li avevano raggiunti anche negli anni successivi, almeno fino al 1947. 4
Questa limitazione fu mantenuta anche nel primo Displaced Persons Actil firmato da Truman il 25 giugno 1948, con aggiunte che rendevano ancora più difficile l'emigrazione negli Stati Uniti.
In primo luogo - si ribadiva - potevano ottenere il visto solo quelli che erano entrati nei campi di accoglienza entro la fine del 1945. Essi dovevano anche dimostrare prima del loro arrivo di avere un posto dove vivere, fornire la garanzia che non avrebbero minacciato i posti di lavoro già occupati da lavoratori americani e, cosa ancora più importante, di avere un parente cittadino americano.
Per quanto riguarda il comportamento degli altri stati, come il Belgio, il Regno Unito, il Canada, c'è da mettere in rilievo il fatto che l'aumento delle quote fu impostato in base quasi esclusivamente a programmi di acquisizione di manodopera.
Un caso a parte, come è noto, fu rappresentato dall'emigrazione verso quella che, fino al 1948 era la Palestina sulla quale vigeva il mandato dell'Inghilterra. Dell'atteggiamento tenuto dall'IRO in merito, si dirà nel corso di questa ricerca.
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