GLI ATTI COSTITUTIVI DELL'IRO
Le linee guida sulla base delle quali si sarebbe mossa l'Organizzazione che stava per nascere sono contenute in un documento allegato al suo atto costitutivo.
La prima parte del documento - che segue i principi generali - è suddivisa in quattro sezioni. Nella prima e nella seconda, riappare la necessità di definire ancora una volta, ma sulla base dell'esperienza maturata nel periodo precedente, chi sono i destinatari degli interventi della nuova Organizzazione che, per la prima volta, vengono divisi in
rifugiati e
diplaced persons.
- La definizione di rifugiato si applica:
- a tutte le persone che hanno lasciato il paese di cui hanno la nazionalità, o quello in cui in precedenza avevano la loro residenza abituale o che si trovano fuori da questo paese e che - abbiano o meno conservato la nazionalità originaria - appartengono ad una delle seguenti categorie:
- alle vittime del regime nazifascista o dei regimi che hanno preso parte al loro fianco alla seconda guerra mondiale, o dei regimi collaborazionisti o loro simili che hanno aiutato questi regimi nella lotta contro le Nazioni Unite, anche se non godono di uno stato internazionale di rifugiato
- ai repubblicani o altre vittime del regime falangista in Spagna
- alle persone considerate come rifugiati prima della seconda guerra mondiale, per ragioni di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche.
- a tutte le persone che si trovano al di fuori del paese [...] di cui hanno la nazionalità, o quello in cui in precedenza avevano la loro residenza abituale a causa di avvenimenti sopravvenuti dopo l'inizio della Seconda guerra mondiale che non possono o non vogliono usufruire della protezione del governo del paese di cui hanno o avevano la nazionalità
- alle persone che hanno risieduto in Germania e in Austria e sono di religione ebraica, o stranieri o apolidi, e sono state vittime della persecuzione nazista e hanno subito restrizioni o sono state costrette a fuggire, o vi sono state portate dal nemico a causa delle circostanze create dalla guerra e non vi si sono reinstallate stabilmente
- ai bambini non accompagnati che sono orfani di guerra o i cui genitori sono scomparsi e che si trovano fuori dei loro paesi d'origine; questi ragazzi, se hanno 16 anni o meno, riceveranno prioritariamente tutto l'aiuto possibile, compreso, in generale, l'aiuto a rimpatriare che sarà accordato a quelli la cui nazionalità può essere determinata con sicurezza
- La definizione di "displaced person" si applica a ogni persona che, in seguito alle azioni dei regimi nazifascisti ecc è stata deportata dal paese di cui ha la nazionalità o nel quale aveva la residenza abituale o che è stata obbligata a lasciarlo, alle persone che sono state costrette al lavoro obbligatorio e che sono state deportate a causa della loro razza, religione o delle loro opinioni politiche. [...] Se le ragioni che hanno causato il loro spostamento hanno cessato di esistere, queste persone dovranno essere rimpatriate subito, se possibile conformemente all'articolo 2, par 1° della presente costituzione e sotto riserva delle disposizioni ai punti ii e iii del paragrafo C della risoluzione ONU 1946
- Condizioni nelle quali i rifugiati e le displaced persons cadranno sotto la competenza dell'Organizzazione
- Ad eccezione di quelle che si trovano ai punti 1b e 3 della sezione A del presente allegato, le persone di cui si tratta ricadranno sotto le competenze dell'IRO ai sensi della risoluzione adottata dalle Nazioni Unite se possono essere rimpatriate e se l'aiuto dell'Organizzazione è necessario per assicurare il loro rimpatrio o se, in tutta libertà e dopo aver avuto una piena conoscenza della situazione e dell'accoglienza fornita dai governi dei paesi di cui hanno la nazionalità o in cui erano residenti abituali, avranno fatto valere definitivamente soddisfacenti ragioni per non ritornare.
- Saranno considerate ragioni soddisfacenti:
- La persecuzione o il fondato timore della persecuzione per motivi razziali, religiosi, per la nazionalità o per opinioni politiche a condizione che queste opinioni non siano in conflitto con i principi dell'ONU (Carta ONU)
- Le obiezioni di natura politica giudicate soddisfacenti dall'org come è previsto al paragrafo 8 a) del rapporto della terza commissione dell'assemblea generale adottato il 12.2.46
- Nel caso delle persone menzionate ai punti 1°) e 1c) della sezione A, di forti ragioni di famiglia aventi le loro origini in persecuzioni anteriori o per ragioni di debolezza o malattia
b) saranno normalmente considerate come informazioni sufficienti; le informazioni sulle condizioni che regnano nei paesi ai quali appartengono i rifugiati o le dp in questione fornite direttamente a questi rifugiati o a dp dai rappresentanti dei governi di questi paesi; si metteranno a disposizione di questi ultimi tutti i mezzi che permetteranno loro di visitare i campi e i centri di raccolta dei rifugiati e dei dp al fine di poter loro comunicare le informazioni in questione
- tutti i rifugiati compresi nelle disposizioni del comma b) della sezione A del presente allegato rientreranno nella competenza dell'organizzazione, ai sensi della risoluzione 1946 da parte del Consiglio economico e sociale dell'ONU
- Condizioni per le quali rifugiati e le displaced persons cesseranno di rientrare nelle competenze dell'Organizzazione.
Cesseranno di rientrare nelle competenze dell'organizzazione i rifugiati e le displaced persons
- che saranno ritornati nel paese del quale hanno la nazionalità nel territorio di una delle Nazioni Unite, a meno che il luogo della loro antica residenza dove desiderano tornare non si trovi al di fuori di questo paese; oppure
- quelli che avranno acquisito una nuova nazionalità; o
- quelli che si saranno, a giudizio dell'Organizzazione stabiliti in un altro modo stabile; o
- quelli che avranno, senza una ragione valida, rifiutato di accettare le proposte dell'Organizzazione per il loro trasferimento o per il rimpatrio; o
- quelli che non faranno nessun serio sforzo per guadagnarsi la vita, pur avendo la possibilità di farlo, o approfitteranno indebitamente dell'aiuto fornito dall'Organizzazione
SECONDA PARTE
Persone che non rientrano nelle competenze dell'IRO
- Criminali di guerra, collaborazionisti e traditori
- Tutte le altre persone di cui si può provare:
- che hanno aiutato il nemico a perseguitare le popolazioni civili dei paesi che sono membri dell'ONU; o
- quelle che hanno, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, aiutato volontariamente le forze nemiche nelle loro operazioni contro le nazioni dell'ONU.
- I criminali comuni colpiti dai trattati di estradizione
- Le persone di origine tedesca dal punto di vista etnico (che si tratti di cittadini tedeschi o appartenenti a minoranze tedesche in altri paesi) che
- venendo da altri paesi sono stati o possono essere trasferite in Germania;
- sono state evacuate dalla Germania verso altri paesi nel corso della seconda guerra mondiale;
- sono fuggite dalla Germania o vi sono rientrate o vi sono tornate come fuggitivi o che hanno lasciato il luogo in cui risiedevano per fuggire in altri paesi, per non cadere nelle mani degli alleati.
- Le persone che beneficiano di un aiuto finanziario e della protezione del paese del quale hanno la nazionalità, a meno che questo paese non richieda l'assistenza internazionale a loro profitto;
- Le persone che, dopo il cessate le ostilità della seconda guerra mondiale;
- hanno fatto parte di una organizzazione qualunque che aveva l'obiettivo di rovesciare, con le armi, il governo del loro paese d'origine, se questo paese è membro dell'ONU o il governo di un altro membro dell'ONU o che hanno fatto parte di una qualunque organizzazione terrorista;
- sono state alla testa di movimenti ostili al governo del loro paese d'origine, se questo paese è membro dell'ONU o hanno diretto dei movimenti che raccomandavano ai rifugiati di non tornare nel loro paese d'origine;
- appartengono, al momento della loro richiesta di aiuto all'Organizzazione, alle forze armate o ai quadri civili di un paese straniero.
Dall'Atto Costitutivo dell'IRO
Le funzioni dell'Organizzazione da svolgere in conformità con gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite, saranno: il rimpatrio; l'identificazione, registrazione e classificazione; la cura e l'assistenza; la tutela giuridica e politica; il trasporto; il ricollocamento e il ristabilimento, nei paesi in grado e desiderosi di riceverli, di persone che sono di interesse dell'Organizzazione, per facilitare:
- il loro ripristino in paesi di residenza temporanea;
- l'emigrazione, il reinsediamento e il reinsediamento in altri paesi di individui o nuclei familiari; e
- per quanto necessario e praticabile, nei limiti delle risorse disponibili e soggetti alla normativa finanziaria pertinente, l'indagine, promozione o esecuzione di progetti di ricollocazione di gruppo o reinsediamento su larga scala.
Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organizzazione può svolgere tutte le attività opportune e a tal fine ha il potere di:
[...]
- stipulare contratti e assumere obblighi; compresi i contratti con i governi o con le autorità di occupazione o di controllo, in base ai quali tali autorità continuerebbero, o intraprenderebbero, in tutto o in parte, la cura e il mantenimento dei rifugiati e degli sfollati nei territori sotto la loro autorità, sotto la supervisione dell'Organizzazione;
- condurre negoziati e concludere accordi con i governi;
- consultare e cooperare con organizzazioni pubbliche e private ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, nella misura in cui tali organizzazioni condividono lo scopo dell'Organizzazione e osservano i principi delle Nazioni Unite;
- promuovere la conclusione di accordi bilaterali per l'assistenza reciproca nel rimpatrio degli sfollati, tenendo conto dei principi enunciati nel paragrafo (c) (ii) della risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 febbraio 1946 riguardante il problema dei rifugiati
[...]
- concludere accordi con paesi in grado e disponibili ad accogliere rifugiati e sfollati allo scopo di garantire la protezione dei loro legittimi diritti e interessi nella misura in cui ciò sia necessario;
L'adesione all'Organizzazione è aperta ai Membri delle Nazioni Unite. L'adesione è aperta anche a qualsiasi altro Stato amante della pace, non membri delle Nazioni Unite, su raccomandazione del Comitato Esecutivo, a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri del Consiglio Generale presenti e votanti, fatte salve le condizioni dell'accordo. tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite approvato ai sensi dell'articolo 3 di questa Costituzione.
Come si può vedere dai documenti riportati, l'impegno della nuova organizzazione era di una portata tale che richiedeva vari passaggi preparatori.
Questi vennero regolati - ancora prima dell'emanazione dell'atto costitutivo - con accordi che stabilirono le seguenti
disposizioni transitorie. L'ufficio che gestì i passaggi dall'UNRRA all'IRO fu denominato Commissione Preparatoria dell'IRO (in sigla P.C.IRO)
- È creata, per il presente, una commissione preparatoria dell'organismo internazionale per i rifugiati che sarà composta da rappresentanti di tutti i paesi aderenti
- La commissione dovrà:
- prendere tutte le misure perché l'organizzazione possa iniziare a funzionare
[...]
- preparare, d'accordo con le organizzazioni esistenti e le autorità incaricate di controllare dei progetti per le attività dell'organizzazione durante il primo anno della sua esistenza
- preparare progetti finanziari
- la commissione può, se lo desidera e dopo accordi con le organizzazioni preesistenti che si occupano dei rifugiati e delle persone sfollate, prenderne in carico le funzioni, le attività, i beni e il personale che giudica necessari per il trasferimento regolare all'Organizzazione di queste funzioni o attività
- si sottometterà alle regole del Consiglio Economico e sociale dell'ONU
- le spese della commissione potranno essere pagate per mezzo di anticipazioni da parte dei governi che aderiranno e per mezzo dei fondi che potranno essere trasferiti dalle organizzazioni precedenti.